Disconoscimento giornate agricole e notifica telematica anche per periodi precedenti il 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18841 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura mediante la pubblicazione telematica dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma. La disposizione regola esclusivamente la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, senza limitazioni espresse al solo elenco annuale di cui al comma 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto, i nuovi elenchi trimestrali di variazione assumono il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale. Il termine di decadenza di 120 giorni decorre dalla pubblicazione telematica, senza che rilevi la distinzione tra elenco annuale e trimestrale, svolgenti ex lege la medesima funzione.
Il Fatto
Il contribuente e gli altri ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento della richiesta di ripetizione di somme percepite a titolo di disoccupazione agricola dal 1998 al 2010. Il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dell’azione ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e dell’art. 38 d.l. n. 98/2011, ritenendo tardivo il ricorso depositato l’11 luglio 2016, successivamente alla pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione avvenuta dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015. I ricorrenti deducevano di aver avuto conoscenza del disconoscimento solo tramite la raccomandata di rigetto delle domande, sostenendo l’inapplicabilità della nuova disciplina a periodi lavorativi antecedenti il 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte disegna l’evoluzione normativa in materia di elenchi agricoli, ricordando che il sistema preesistente era incentrato sul doppio elenco, trimestrale ed annuale, con prova della notifica individuale dei provvedimenti di disconoscimento intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale. L’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 ha soppresso gli elenchi trimestrali, prevedendo che i disconoscimenti successivi alla compilazione dell’elenco annuale siano notificati mediante la pubblicazione telematica di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
La Corte disattende la tesi dei ricorrenti per cui la pubblicazione telematica sarebbe applicabile solo per le giornate successive al 31 dicembre 2010. Il comma 7, infatti, non contiene alcuna limitazione espressa al solo elenco annuale di cui al comma 6 e l’interpretazione restrittiva sarebbe in conflitto con la soppressione degli elenchi trimestrali, decorrente dal 6 luglio 2011, senza che siano state dettate disposizioni transitorie che facciano salva la notifica individuale per i periodi antecedenti.
La norma regola solo la forma dell’atto di disconoscimento e non incide sul rapporto assicurativo, né sulla fonte del potere di disconoscimento, che resta nella potestà pubblica dell’ente previdenziale. Non risulta pertanto violato il principio di irretroattività, come già affermato da Cass. n. 33835/2023.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 37974/2022; Cass. nn. 26284, 8656, 4293 e 1544 del 2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2021, che ha ritenuto la pubblicazione telematica forma di pubblicità idonea a integrare la conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale. La decisione dei giudici di merito è corretta perché l’azione è stata proposta oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del consolidamento successivo dell’orientamento.
Nota della Redazione
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