L’ordine di sgombero è terminale esecutivo della demolizione e dell’acquisizione (TAR Sicilia n. 3225 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune dispone lo sgombero e l’immissione in possesso di un immobile abusivo, dopo l’acquisizione al patrimonio comunale, non costituisce esercizio dell’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ. e non presuppone quindi l’accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile. Essa rappresenta il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione, adottati nell’esercizio del potere di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia, ed è assistita dall’esecutorietà. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire costituisce titolo, dotato di esecutorietà per legge, per l’immissione nel possesso ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, e consente l’esecuzione coattiva dello sgombero. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. f), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in San Giovanni La Punta, avevano impugnato l’ordine di demolizione n. 125 del 17 luglio 2017 relativo al primo piano dell’edificio. Nel corso di quel giudizio il Comune aveva notificato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, con indicazione di un’area di pertinenza di circa 240 metri quadri; il provvedimento era stato impugnato con motivi aggiunti. Con sentenza n. 2215 il Tribunale aveva rigettato ricorso introduttivo e motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 5 del 25 marzo 2025 il Comune ha ordinato lo sgombero e l’immissione in possesso del bene. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza e, insieme, l’ordinanza n. 51 del 10 maggio 2019, con cui era stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposta l’acquisizione. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del bene dopo l’acquisizione. La giurisprudenza non è univoca sull’ingresso nel patrimonio disponibile o indisponibile dell’ente. Dopo la Corte costituzionale n. 160/2024 e le Sezioni Unite n. 10933/2025 deve ritenersi che il bene entri nel patrimonio disponibile del Comune, almeno fino a una deliberazione che lo destini a finalità pubbliche.
Tale rilievo non è però risolutivo. La Sezione aveva già condiviso, con sentenza n. 2111 del 5 giugno 2024, i principi espressi in fattispecie identica dal TAR Palermo, Sez. V, n. 1910 del 2023: il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ. presuppone la natura indisponibile del bene, ma a diversa conclusione si approda quando lo sgombero è l’atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e acquisizione, di per sé esecutori.
La conferma viene dal Cons. Stato, Sez. V, n. 1337 del 2024: l’atto di sgombero è vero provvedimento amministrativo, esecutivo delle misure repressive, attratto al sistema tipizzato delle sanzioni edilizie, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nella specie non viene in rilievo l’art. 823 cod. civ., ma l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce all’accertamento dell’inottemperanza valore di titolo per l’immissione nel possesso, in raccordo con l’art. 21-ter, comma 1, legge n. 241/1990. La prima doglianza è quindi infondata.
Le ulteriori censure sull’ampiezza dell’area acquisita sono tardive, perché investono un atto ormai inoppugnabile dopo la sentenza n. 2215. Nel merito, il provvedimento di acquisizione afferma espressamente che nei 240 metri quadri è compresa l’area di sedime e che la mezzeria stradale rientra nell’area di pertinenza; il mancato frazionamento catastale, rilevante ai soli fini fiscali, è irrilevante. Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato irricevibile; nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
Nota della Redazione
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