Distanze sale scommesse dai luoghi sensibili e affidamento contra legem (Cons. Stato n. 6290 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del limite di distanza delle agenzie di raccolta scommesse dai luoghi sensibili individuati dalla legge regionale costituisce accertamento di fatto che il giudice amministrativo compie, ove contestato, mediante verificazione affidata a un commissario, assumendo a riferimento il percorso pedonale più breve e praticabile. L’accertamento del verificatore, se completo, coerente e logicamente motivato, è insindacabile nel merito e non può essere superato da contestazioni generiche sulla percorribilità dei tratti stradali. Il mero decorso del tempo dall’entrata in vigore della disciplina regionale non è idoneo a fondare un affidamento del privato al mantenimento dell’attività in violazione delle distanze minime, trattandosi di affidamento contra legem. Le prospettive di un futuro riordino del settore del gioco pubblico sono irrilevanti ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un’impresa individuale esercente attività di agenzia di scommesse impugna davanti al TAR Emilia Romagna il provvedimento con cui il Comune le comunica che l’esercizio è collocato a distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla l.r. Emilia Romagna n. 5 del 2013 e dal regolamento comunale, con invito alla delocalizzazione. La ricorrente contesta l’esito del calcolo, producendo perizie di parte che indicano un percorso alternativo di lunghezza superiore al limite.
Il TAR respinge il ricorso nel merito. L’impresa appella, deducendo l’illegittimità del provvedimento per violazione dei principi del giusto procedimento e dell’affidamento, in ragione del lungo silenzio dell’amministrazione, e censurando il rigetto delle contestazioni sul metodo di misurazione delle distanze.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato tratta congiuntamente i due motivi, ritenendoli connessi. Il nodo centrale è di fatto: stabilire se l’agenzia si trovi entro o oltre i 500 metri dai luoghi sensibili. Per risolverlo la Sezione, in sede cautelare, aveva disposto una verificazione affidata al Prefetto, formulando quesiti puntuali sulla distanza dalla chiesa e dalla scuola materna e sull’incidenza del transito attraverso la galleria commerciale.
La verificazione misura il percorso più breve in 462-464 metri verso la chiesa e in 492-495 metri verso la scuola materna; anche escludendo l’attraversamento della galleria, la distanza verso la chiesa resta inferiore al limite (488-490 metri). Il Collegio ritiene l’accertamento completo, coerente, logico e congruamente motivato, e dunque non se ne discosta.
Le contestazioni dell’appellante sono respinte. Il contrasto con l’art. 190 del Codice della Strada è prospettato in modo solo generico ed è stato motivatamente escluso dal verificatore, che ha attestato la percorribilità del tratto. Le censure sul metodo e sui risultati della misurazione non scalfiscono la verificazione, che ha comparato i diversi itinerari e ne ha valutato la praticabilità.
Quanto al primo motivo, il tempo trascorso dall’introduzione della legge regionale è irrilevante: non può fondare alcuna pretesa al mantenimento dell’agenzia in violazione delle distanze minime, né un affidamento contra legem. Il verificatore ha inoltre qualificato gli itinerari alternativi proposti dall’impresa come meno praticabili, più tortuosi e più lunghi, oltre che caratterizzati da scarsa illuminazione. Le considerazioni sul futuro riordino del settore del gioco pubblico sono giudicate inconferenti.
L’appello è quindi respinto. Le spese del grado sono integralmente compensate in ragione della complessità dell’accertamento di fatto, mentre gli oneri della verificazione sono posti a carico dell’appellante, da liquidarsi con separato decreto.
Nota della Redazione
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