Divieto di accesso ad aree urbane esaurito non giustifica decisione nel merito (TAR Lombardia n. 377 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’annullamento di un provvedimento amministrativo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’atto ha esaurito i propri effetti e dal suo annullamento il ricorrente non ricava alcun vantaggio concreto. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto non risponde a una pretesa astratta, perché il giudizio amministrativo non è giudizio oggettivo, ma postula un’utilità effettiva alla decisione di merito. Tale utilità deve essere manifestata dal ricorrente, a modifica della domanda originaria, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio. In difetto, il ricorso è improcedibile e le spese possono essere compensate in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alle aree urbane per sei mesi, ex art. 10 D.L. n. 14/2017. La misura si fondava sulla partecipazione, tra il 31 luglio e l’11 settembre 2021, a manifestazioni non autorizzate nel centro di Milano, in violazione dell’art. 18 del r.d. n. 773/1931, per cui il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito resistendo. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha respinto la domanda, non ravvisando fumus e periculum. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Presidente ha rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possibili profili di improcedibilità, per l’esaurimento degli effetti del provvedimento e l’assenza di deduzioni sull’interesse alla decisione. Il ricorrente ha invocato un interesse morale e ha insistito sulla liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. Il provvedimento impugnato disponeva il divieto per la durata di sei mesi ed è ormai non più produttivo di effetti. Dal suo annullamento il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio, con la conseguenza che è venuto meno l’interesse alla decisione.
Il Tribunale esclude che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto possa correlarsi a una pretesa astratta. Il giudizio amministrativo non è un giudizio oggettivo: serve un’utilità concreta alla decisione di merito, anche a fronte del mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto all’epoca dell’azionamento della domanda.
Tale utilità deve essere dichiarata, sul piano della permanenza dell’interesse, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio verso le altre parti. Il ricorrente deve manifestare, modificando la domanda di annullamento originaria, l’interesse a che sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto. Il Collegio richiama sul punto l’Ad. Plen. n. 8/2022, in tema di interesse risarcitorio.
Nel caso concreto il ricorrente non ha manifestato, nelle forme e nei termini dell’art. 73, alcun interesse diverso da quello di annullamento, già venuto meno per la perdita degli effetti dell’atto. La domanda è quindi improcedibile.
Sulle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e conferma quanto esposto in sede cautelare: il provvedimento reca una motivazione e dati istruttori idonei a sussumere la fattispecie concreta nella previsione degli artt. 9, commi 1 e 3, e 10 del D.lgs. n. 14/2017. Addivenendosi però a una pronuncia in rito, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.