Divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia per i privati (C.G.A.R.S. n. 565 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia, posto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. Sicilia n. 78 del 1976, è direttamente ed immediatamente efficace anche nei confronti dei privati fin dall’entrata in vigore della legge regionale, e non soltanto nei confronti dei Comuni. L’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 ha interpretato autenticamente la norma originaria, chiarendo una delle sue possibili varianti di senso. Ne deriva che l’ordine di demolizione di un immobile abusivo realizzato in tale fascia non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, trattandosi di provvedimento vincolato e di abuso non sanabile. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione non ingenera alcun affidamento tutelabile in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il Fatto
Con ordinanza n. 16 dell’8 ottobre 2008 il Comune ingiungeva alla ricorrente la demolizione di un fabbricato e di due tettoie realizzati in area ricadente nella fascia costiera, con avvertimento di acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. All’inerzia seguivano l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime, quindi l’ordine di sgombero.
I provvedimenti erano impugnati davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 38 del 2023 respingeva ricorso introduttivo e motivi aggiunti. La parte soccombente proponeva appello, riproponendo sostanzialmente le censure di primo grado. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva che gli abusi sono successivi al 1967: il verbale di contravvenzione del 22 aprile 1990, atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, documenta lavori ancora in corso. La domanda di condono edilizio era stata respinta perché i manufatti insistevano su area soggetta a inedificabilità assoluta.
Il primo motivo, fondato sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento e sul difetto di motivazione, è respinto. La Corte richiama l’indirizzo consolidato (Ad. Pl. n. 9 del 2017) che esclude l’obbligo di motivare l’ingiunzione di demolizione in ordine alle ragioni di interesse pubblico. A fronte della natura vincolata del provvedimento e della non sanabilità dell’abuso, nessun apporto utile avrebbe potuto offrire la parte con la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Il secondo motivo è respinto sul presupposto della recente Corte cost. n. 72 del 23 maggio 2025. La Consulta, investita da questo stesso Consiglio, ha ritenuto che l’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78 del 1976 può leggersi nel senso di un divieto direttamente operante nei confronti dei privati, e che la norma del 1991 ne ha interpretato autenticamente il senso: il divieto vale anche per i privati fin dal 1976. L’intento del legislatore regionale è sottrarre il bene protetto al rischio che l’inerzia dei Comuni comporti una tutela ridotta e disparità di trattamento.
Applicato il principio al caso concreto, gli abusi ricadono nel perimetro del vincolo: nessuna violazione di legge, né difetto di istruttoria o motivazione. L’infondatezza delle censure contro l’ordinanza di demolizione travolge quelle di invalidità derivata relative all’acquisizione e allo sgombero. Quanto alla dedotta estraneità della parte agli abusi, essa è smentita dalle risultanze documentali, mentre le mere asserzioni sono prive di prova. L’appello è integralmente respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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