Divieto detenzione armi non sine die con obbligo riesame su istanza (TAR Sardegna n. 63 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 non ha efficacia sine die. Pur non essendo configurabile, in via generale, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di autotutela, tale obbligo sussiste quando il privato rappresenti positive sopravvenienze che abbiano modificato in modo sostanziale il quadro indiziario posto a base del provvedimento inibitorio, unitamente al decorso di un termine ragionevole. In tal caso l’amministrazione è tenuta ad attivare un procedimento di riesame e a concluderlo con provvedimento espresso, in applicazione dei principi di buona fede e di buon andamento di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost..
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia da parte del Questore, a seguito di due querele sporte nei suoi confronti e dei conseguenti procedimenti penali. Entrambi i procedimenti si erano conclusi con assoluzione. Venuti meno i presupposti che avevano giustificato la misura, il ricorrente aveva presentato istanza di revoca del divieto, rappresentando l’esito favorevole dei giudizi e il lungo tempo trascorso.
L’amministrazione non aveva fornito alcun riscontro. Il ricorrente ha quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere in forma espressa, con fissazione di termine e nomina di commissario ad acta. Costituitasi, l’amministrazione aveva eccepito l’insussistenza di un obbligo di pronunciarsi su un’istanza di autotutela e contestato la rilevanza delle sopravvenienze allegate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui, in caso di istanza di autotutela, non sussiste un obbligo generalizzato di pronuncia esplicita, costituendo il riesame manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato sez. IV n. 4518 del 2024; Cons. Stato sez. VI n. 311 del 2025). Il silenzio sull’istanza di autotutela, fuori dai casi di dovere codificato di provvedere, non equivale a inadempimento né determina un vuoto di tutela (Corte cost. n. 181/2017).
Tale approdo, tuttavia, non esaurisce la questione. Il giudice amministrativo ha già riconosciuto che l’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in ipotesi ulteriori in cui emergano specifiche ragioni di giustizia ed equità (Cons. Stato n. 3024 del 2010; Cons. Stato n. 2318 del 2007; Cons. Stato n. 4038 del 2023). L’obbligo si configura quando sopravvengano fatti nuovi che incidano in modo significativo sulla situazione giuridica esistente al momento dell’adozione del provvedimento, in diretta applicazione del principio di buona fede consacrato nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Nel caso concreto, le intervenute pronunce di assoluzione costituiscono sopravvenienza rilevante, poiché è proprio in conseguenza delle denunce-querele che l’Autorità di pubblica sicurezza si era determinata ad adottare la misura. A ciò si aggiunge il lungo tempo trascorso dai fatti. Ne deriva, in capo al ricorrente, una posizione legittimante all’ottenimento di una pronuncia espressa.
Il Collegio sottolinea che l’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 non prevede alcun limite temporale di efficacia del divieto, ma la valutazione è diacronicamente ancorata al momento della sua emanazione. Un’interpretazione contraria solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 97 Cost. e ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità: non risponde ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto quando è venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. Il termine ragionevole è individuato dalla giurisprudenza e recepito dalla circolare ministeriale in cinque anni.
Il riesame dovuto nell’an resta discrezionale nel quomodo e nel quid: l’amministrazione dovrà valutare puntualmente e attualmente la permanenza delle condizioni del divieto, senza risolversi in un formale richiamo a verifiche precedenti. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo della Prefettura di pronunciarsi in modo espresso entro sessanta giorni e nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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