Daspo fuori contesto sportivo: serve il collegamento con la manifestazione (TAR Toscana n. 2070 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, presuppone che gli episodi di violenza siano stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il collegamento richiesto dalla norma è di natura temporale oppure eziologica e deve essere verificato in concreto. In assenza di una manifestazione sportiva cui riferire la condotta, mancano in radice i presupposti per l’irrogazione della misura. Trattandosi di misura preventiva adottata dall’autorità amministrativa sulla base del criterio del più probabile che non, la norma non ammette letture estensive e richiede un rigoroso accertamento dei presupposti. L’amministrazione che intenda applicare il DASPO fuori contesto deve espressamente invocare e motivare i presupposti della diversa fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989.

Il Fatto

Nella sera indicata nel provvedimento alcuni partecipanti a una cena in una pizzeria fiorentina apprendevano che un gruppo di tifosi della squadra avversaria stava raggiungendo la stazione ferroviaria con la tramvia. Alcuni si recavano quindi in auto presso una fermata, dove si verificavano tentativi di aggressione. Le persone identificate venivano deferite per i reati di cui agli artt. 582 e 586 cod. pen., all’art. 5 legge n. 152/1975 e all’art. 4 legge n. 110/1975.

La Questura applicava il DASPO per la durata di anni cinque, ritenendo i coinvolti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Toscana, contestando l’assenza di contatti tra le fazioni e, soprattutto, l’estraneità dell’episodio al contesto delle manifestazioni sportive: a Firenze non era in programma alcuna partita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che consente al questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La disposizione richiede dunque un collegamento specifico tra la violenza e l’evento sportivo, nella duplice forma del rapporto temporale o di quello eziologico.

Nel caso esaminato manca, però, il termine di riferimento: a Firenze non si svolgeva alcuna partita e non era quindi possibile valutare se le condotte potessero collegarsi all’evento. Il Tribunale richiama sul punto la propria sentenza della Sezione del 29 marzo 2025, n. 568, che ha già escluso la configurabilità del DASPO in situazioni analoghe.

Il Collegio aggiunge una considerazione di ordine generale. Le misure preventive irrogate dall’autorità amministrativa in assenza di accertamento giudiziario dei fatti e sulla base del criterio del più probabile che non esigono un’applicazione rigorosa. Occorre verificare la sussistenza dei presupposti normativi senza operare letture estensive. Ne deriva che la mancanza di una manifestazione sportiva cui riferire la condotta esclude in radice la fattispecie.

Il Tribunale esamina anche il profilo del DASPO fuori contesto. L’amministrazione non ha invocato né valutato i presupposti dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, essendosi riferita in modo palese e incontrovertibile alla fattispecie ordinaria, della quale risultano carenti i requisiti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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