Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo la riforma in appello (TAR Liguria n. 98 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riforma in appello della sentenza che aveva annullato il titolo edilizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, ripristina l’efficacia del provvedimento annullato e fa venir meno l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio avente ad oggetto gli atti conseguenti. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità dalla sua coltivazione. L’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse consente al Collegio di prendere atto della sopravvenienza e di definire la causa in rito. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla definizione in rito, dalla complessità della vicenda e dall’andamento del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno attraversato in sopraelevazione da una passerella con struttura in ferro e calpestio in legno, ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune in favore della controinteressata nell’ambito di una procedura di condono edilizio, deducendo la mancata legittimazione della richiedente e la violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.
In precedenza il TAR aveva annullato il titolo edilizio per difetto di verifica della legittimazione e per mancata acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo paesaggistico. Il Comune ha riavviato il procedimento, acquisendo il parere della Commissione paesaggio e sollecitando invano la Soprintendenza, e ha poi rilasciato l’autorizzazione gravata.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 7523 dell’11 settembre 2024, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per carenza di interesse. Il Collegio supremo ha valorizzato la circostanza che l’opera contestata esiste da diversi decenni e che l’incisione del diritto reale vantato dal ricorrente non dipende dalla regolarità edilizia della stessa.
Il Tribunale trae da ciò la conseguenza decisiva: la pronuncia di appello, dichiarando inammissibile il primo gravame, ha ripristinato l’efficacia del permesso in sanatoria che era stato annullato. Ne discende che nessuna utilità può più derivare dalla coltivazione del ricorso avente ad oggetto l’atto paesaggistico presupposto e connesso.
Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente, con memoria del 13 dicembre 2024, ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. A fronte di tale espressa dichiarazione, al giudice non resta che prenderne atto e definire la causa in rito, secondo l’orientamento richiamato della Cons. Stato, Sez. V, n. 4789 del 22 giugno 2021.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente in ragione della definizione in rito, della complessità della vicenda e dell’andamento del giudizio, disattendendo così la richiesta di condanna alla refusione avanzata dalla controinteressata.
Nota della Redazione
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