Divieto di detenzione armi illegittimo se fondato su lite contrattuale tra società (TAR Lombardia n. 3678 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 presuppone un giudizio di inaffidabilità del detentore fondato su elementi concreti, attuali e riferibili alla persona destinataria. Non integra i presupposti del provvedimento una vicenda di natura esclusivamente contrattuale che coinvolga i rapporti tra società, priva di tensioni idonee a destare allarme sociale e del tutto estranea all’impiego delle armi. Il giudizio discrezionale dell’Amministrazione è sindacabile quanto al difetto di istruttoria e di motivazione quando la sola circostanza addotta non sia idonea a sorreggere la valutazione di inaffidabilità.
Il Fatto
La Prefettura di Milano avviava un procedimento volto all’adozione di un provvedimento ex art. 39 TULPS nei confronti di un soggetto che deteneva armi. L’Amministrazione richiamava una segnalazione del Commissariato di P.S. relativa a una situazione di conflittualità con un terzo, legata a una causa civile in corso su un rapporto di comodato d’uso di un immobile e su lavori di ristrutturazione asseritamente non conformi. In precedenza era stato disposto un ritiro cautelativo delle armi.
All’esito del procedimento, la Prefettura adottava il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nei confronti dell’interessato e dei familiari conviventi, ritenendo la circostanza segnalata idonea a fondare il giudizio di sopravvenuta inaffidabilità. Il destinatario proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, e chiedeva incidentalmente l’esibizione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiedeva all’istanza di esibizione ex art. 63 cod. proc. amm., ritenendo il corredo documentale già sufficiente per la decisione. In assenza di graduazione dei motivi, esaminava dapprima la censura di carattere procedurale, relativa al deficit di istruttoria e di motivazione, e in secondo luogo quella sostanziale.
Il secondo motivo è accolto. Il provvedimento impugnato fonda integralmente il giudizio di inaffidabilità sulla sola segnalazione di una situazione conflittuale con un terzo, correlata a una causa civile su un rapporto di comodato e su lavori di ristrutturazione asseritamente non a norma. Tale elemento, secondo il Tribunale, è inidoneo a sostenere la complessiva valutazione di inaffidabilità.
La vicenda riguarda, in realtà, un rapporto negoziale tra due società, avente ad oggetto un locale concesso in comodato ad uso deposito, nel quale la società conduttrice aveva proposto accertamento tecnico preventivo, dichiarato inammissibile dal Tribunale ordinario. Il Collegio esclude che il fatto storico sia pertinente: è risalente nel tempo, attiene esclusivamente a un rapporto convenzionale tra società, non presenta elementi di tensione tali da destare allarme sociale ed è privo di legami con l’impiego di armi.
Ne consegue che l’apparato istruttorio e motivazionale è del tutto deficitario, non individuandosi reali e attuali situazioni di pericolo né ulteriori elementi idonei a sorreggere il giudizio discrezionale di inaffidabilità del detentore di armi, richiamando sul punto T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, 25 maggio 2012, n. 1043 e T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, 6 giugno 2016, n. 1339. L’accoglimento della censura determina l’assorbimento del primo motivo.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento prefettizio è annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge, con condanna dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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