Ritardo della PA nell’esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 505 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la parte ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.; incombe invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendano inefficace quel titolo, secondo l’art. 2697 c.c.. L’amministrazione che non si costituisce non smentisce le risultanze degli atti di causa. Accertata la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, il giudice amministrativo ordina l’integrale ottemperanza nel termine di novanta giorni e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Le spese di precetto non sono dovute, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto due condanne del Giudice di Pace di Lentini nei confronti del Comune di Francofonte al pagamento delle spese processuali, liquidate con sentenza n. 88 del 27.02.2019 e con sentenza n. 20 del 15.01.2020. Entrambe le decisioni sono passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27.7.2024. Le sentenze sono state munite di formula esecutiva e notificate all’ente, che non ha dato seguito ai pagamenti.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, il ricorrente ha notificato atti di precetto nel marzo 2024, senza esito. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente rifiuto, con condanna alle spese. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riparto dell’onere probatorio. Applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a..
Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel titolo gravava sull’amministrazione. Poiché questa non si è costituita, non ha smentito le risultanze degli atti di causa e non ha opposto alcuna causa di estinzione o modificazione dell’obbligo.
Il Tribunale verifica inoltre il presupposto temporale dell’azione esecutiva. Al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), D.L. n. 269/2003. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio afferma la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo copre la sorte capitale residua, gli interessi come liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni su istanza della parte interessata. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa relazione e nota spese da presentare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, come chiarito da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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