Divieto di oneri documentali retroattivi nel controllo sugli incentivi energetici (Cons. Stato n. 5067 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici non può fondare la decadenza dagli incentivi, o l’annullamento delle richieste di verifica e certificazione, sulla mancata produzione di documenti che la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza non richiedeva né imponeva di conservare. Una volta concluso positivamente il procedimento di ammissione, il riesame degli stessi elementi ricade nell’autotutela e ne segue i presupposti, non il potere di decadenza. Il ricorso alla falsa rappresentazione dei fatti ex art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 esige che l’amministrazione motivi compiutamente, anche in via presuntiva, che l’originario provvedimento fu condizionato da uno stato diverso da quello reale: non basta equiparare le circostanze non riscontrate alle circostanze false.
Il Fatto
La società titolare di progetti di efficienza energetica aveva ottenuto dal GSE, tra il 9 luglio e il 23 ottobre 2013, l’approvazione di sette richieste di verifica e certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, con conseguente emissione dei titoli di efficienza energetica. Nel 2018 il Gestore avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, contestando la carenza della documentazione a corredo delle RVC; dopo l’atto dell’11 dicembre 2018, emendato nel 2019 con la conferma di una sola RVC, e dopo l’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, il GSE adottava la nota del 17 marzo 2023 che confermava l’annullamento delle sei RVC residue.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 16163 del 10.9.2025, dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva il secondo. La società appellava, deducendo l’illegittimità del riesame fondato su obblighi documentali introdotti solo nel 2017.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. Le RVC erano state redatte secondo il d.m. 28 dicembre 2012, le Linee guida EEN 9/11 e la scheda tecnica 36E. Il controllo del Gestore deve svolgersi, ai sensi dell’art. 14 della delibera EEN 9/11, mediante verifiche a campione, con equità e contraddittorio, sulla singola richiesta e non sull’intera attività dell’operatore; non può tramutarsi in un accertamento massivo e generalizzato.
La Corte ribadisce che, conclusosi il procedimento con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il riesame degli stessi elementi segue i canoni dell’autotutela. L’elemento distintivo rispetto alla decadenza è l’affidamento del privato, tutelabile quando manchi la falsità delle dichiarazioni. La decadenza presuppone la non veridicità degli stati dichiarati, l’inadempimento di obblighi essenziali o la sopravvenuta carenza dei requisiti; non la semplice insufficienza documentale.
Nel caso concreto, le autodichiarazioni dei clienti partecipanti, con documento di identità, prova dei poteri di firma, impegno sul non cumulo e liberatoria, non erano previste dalle Linee guida né dal d.m. del 2012: l’art. 14.3, lett. c) richiedeva solo nome e indirizzo dei clienti, dati regolarmente trasmessi. L’obbligo è stato introdotto con i chiarimenti operativi del 2017, come conferma la stessa FAQ del Gestore del 20 marzo 2017. Parimenti non previsti erano gli oneri relativi alla gestione degli UPS, alla data di avvio del progetto e alla destinazione al settore civile o industriale.
La Sezione esclude poi il ricorso all’art. 21-nonies, comma 2-bis. Il provvedimento impugnato non spiega perché l’omessa ostensione sia indicativa di una falsa rappresentazione dei fatti, né afferma che l’approvazione fu conseguita su tale base: si limita a rilevare l’impedito accertamento di quanto autodichiarato. L’imposizione ex post di obblighi documentali viola i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e di tipicità e prevedibilità dell’azione amministrativa.
L’appello è quindi accolto nei limiti del secondo ricorso per motivi aggiunti, con riforma parziale della sentenza e annullamento della nota del 17 marzo 2023. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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