Caccia al cinghiale, la revoca dell’assegnazione non può essere contestata tardivamente (TAR Abruzzo n. 41 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione annuale delle zone di caccia da assegnare alle squadre è disciplinata dal regolamento regionale, che fissa criteri preferenziali per la risoluzione dei conflitti tra più squadre aspiranti alla stessa zona. Il criterio prioritario è quello della squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni che abbia esercitato la caccia al cinghiale in maniera consecutiva, con il maggior numero di cacciatori iscritti e residenti nei comuni della zona richiesta. La revoca dell’assegnazione di una zona di caccia, non impugnata tempestivamente, non può essere rimessa in discussione in occasione della valutazione dei requisiti per l’assegnazione di una nuova zona, fondandosi su di essa la carenza del requisito della consecutività. L’omessa indicazione nel provvedimento dei termini e dell’autorità dinanzi alla quale ricorrere integra una mera irregolarità che non incide sulla validità dell’atto.
Il Fatto
Una squadra di caccia al cinghiale censita presso un Ambito Territoriale di Caccia aveva impugnato i dinieghi di assegnazione della stessa zona di caccia per tre diverse stagioni venatorie (2022-2023, 2023-2024 e 2025-2026). Il diniego era motivato dalla circostanza che la zona era stata assegnata ad altra squadra. La ricorrente deduceva la violazione dei criteri preferenziali, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
L’ATC resisteva in giudizio, eccependo l’inammissibilità per omessa notificazione al controinteressato e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti impugnati avevano cessato i loro effetti con la chiusura delle relative stagioni venatorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, relativi alle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i provvedimenti avevano esaurito i loro effetti con la chiusura delle stagioni venatorie di riferimento e la ricorrente non aveva dichiarato interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.
Nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla stagione 2025-2026, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, riguardante l’erronea applicazione dei criteri preferenziali. La Corte ha rilevato che il conflitto tra le due squadre aspiranti era stato correttamente risolto applicando il criterio della consecutività dell’esercizio della caccia nel triennio precedente. La squadra ricorrente risultava carente di tale requisito a causa della revoca dell’assegnazione della zona originaria, disposta per mancata gestione della stessa.
Il TAR ha precisato che la revoca, non impugnata dinanzi al giudice amministrativo, non può essere rimessa in discussione, rendendo tardive le censure sul presupposto fattuale. La mancata assegnazione nelle stagioni successive ha ulteriormente interrotto la continuità dell’esercizio venatorio. Il Collegio ha altresì respinto la censura sulla reiterata assegnazione alla squadra controinteressata oltre il termine quinquennale, sia perché la zona era stata ridefinita come B7 della macro area C solo dal nuovo Piano Faunistico Venatorio, sia perché la ricorrente, priva del requisito di continuità, non avrebbe comunque potuto ottenerla.
Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, è stato respinto in quanto il provvedimento risultava motivato per relationem alla deliberazione del Comitato di Gestione dell’ATC. La mancata indicazione dei termini e dell’autorità per l’impugnazione è stata qualificata come mera irregolarità che non ha pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto infondato per assenza di elementi concreti a sostegno della dedotta violazione dei principi di imparzialità e buona fede.
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Nota della Redazione
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