Irricevibile il ricorso riassunto se la domanda era già tardiva davanti al giudice privo di giurisdizione (TAR Sicilia n. 1188 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale proposta davanti a un organo privo di giurisdizione e successivamente riassunta davanti al giudice fornito conserva i suoi effetti sostanziali e processuali, ma non determina alcuna remissione in termini: restano irrilevanti le decadenze già maturate al momento della proposizione originaria. Pertanto, ove i provvedimenti di recupero dei contributi comunitari non siano stati impugnati entro il termine di sessanta giorni, il ricorso riassunto è irricevibile. Nel merito, il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente percepite è soggetto al termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AGEA ha intimato la restituzione di poco meno di diecimila euro, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2008 e 2009, unitamente all’atto di accertamento definitivo del credito. Entrambi i provvedimenti recano la medesima data del 28.10.2016.

In precedenza la stessa pretesa era stata contestata davanti al Tribunale civile di Caltagirone, eccependo l’estinzione per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.. Il giudice ordinario, con sentenza n. 186 dell’01.03.2018, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR, riproponendo le medesime censure. L’AGEA ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione in rito e la ritiene fondata. L’atto di citazione notificato davanti al Tribunale di Caltagirone risulta depositato dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti impugnati. Il ricorrente non ha contestato le argomentazioni della difesa erariale, lasciandole di fatto incontestate.

Il principio richiamato è quello secondo cui la domanda proposta davanti all’organo privo di giurisdizione, a seguito della riassunzione davanti al giudice che ne è fornito, conserva i suoi effetti sostanziali e processuali, salve però le decadenze maturate al momento dell’originaria proposizione. Il TAR richiama sul punto la propria precedente pronuncia, secondo cui i provvedimenti di accertamento dell’indebita percezione dei contributi comunitari rientrano nella giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che la loro omessa impugnazione nei termini li rende inoppugnabili (T.A.R. Catania, sez. IV, 3 agosto 2021, n. 2614).

Ad abundantiam, il ricorso è comunque infondato nel merito. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’azienda non aveva la disponibilità delle superfici dichiarate nelle domande e che le condizioni per l’accesso ai contributi erano state create artificiosamente, come comunicato dalla Procura della Repubblica con nota del 04.07.2016. Su queste basi l’AGEA ha adottato il provvedimento di recupero.

Quanto alla dedotta prescrizione, il Collegio applica il principio consolidato per cui il termine è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., riconducibile all’actio indebiti di cui all’art. 2033 cod. civ., e non quello quinquennale invocato dal ricorrente. I precedenti citati confermano l’orientamento (Cons. St., Sez. I, n. 599/2021; Sez. I, n. 1588/2021; Sez. I, n. 1090/2019; Sez. I, n. 1346/2019; Sez. II, n. 4698/2012; Sez. III, n. 4536/2015; Sez. II, n. 2698/2012; T.A.R. Roma, sez. V, 09.09.2022, n. 11742; T.A.R. Catania, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 2594).

Poiché il provvedimento gravato è stato adottato il 28.10.2016, la pretesa dell’amministrazione non può ritenersi estinta. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile in rito e infondato nel merito. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese, in considerazione dell’esito prioritariamente processuale della vicenda e della peculiarità del caso quanto alla tempistica dell’attività di recupero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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