Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 159 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione debitrice deve provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, non potendosi desumere l’adempimento dal mero decorso del tempo. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. La somma decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro l’11.10.2020, depositato il 16.10.2020, con il quale, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, era stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare la somma di euro 6.500,00, oltre alle spese della procedura liquidate in euro 175,85 per spese ed euro 750,00 per onorario, con autorizzazione della provvisoria esecuzione in mancanza di pagamento.

Il titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. La creditrice ha inviato via PEC, in data 22.04.2021, la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza alcun adempimento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza e l’ulteriore condanna alla penalità di mora per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal superamento del proprio precedente orientamento. Per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies è stata trasmessa e che sono trascorsi sei mesi, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione. L’onere probatorio grava sulla parte pubblica, secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e dalla novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che essa si aggiunga agli interessi dovuti ex lege. La decorrenza è fissata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, con termine finale nell’adempimento spontaneo o nell’insediamento del commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale.

Il dispositivo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notificazione, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con termine di novanta giorni e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, e condanna alle spese liquidate in euro 857,00. Il Collegio estende al commissario il compito di provvedere al pagamento delle spese di lite in caso di mancata rifusione, invocando la pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale, sul presupposto che il giudizio di ottemperanza condivida le finalità dell’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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