Vincolo urbanistico di forma dei manufatti agricoli discrezionale e non irragionevole (TAR Emilia-Romagna n. 620 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del piano urbanistico generale che impone la forma rettangolare dei manufatti destinati a ricovero attrezzi in zona agricola costituisce espressione di discrezionalità pianificatoria e non è sindacabile nel merito ove risulti coerente con le finalità di tutela del paesaggio rurale. Il diniego di valutazione preventiva che ne applica il contenuto prescrittivo è legittimo quando l’Amministrazione ha dato conto delle valutazioni istruttorie e non emerge alcun profilo di palese irragionevolezza. In materia di piani urbanistici l’obbligo di astensione degli amministratori locali opera solo in presenza di una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell’atto generale e specifici interessi personali. La mancata ripubblicazione del piano è censurabile solo quando le innovazioni introdotte ne modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno inquadrato nel territorio rurale di collina, ha presentato al Comune domanda di valutazione preventiva per la realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi, di superficie contenuta. La soluzione tipologica proposta prevedeva forma trapezoidale, imposta dalla conformazione dell’area e dal rispetto delle distanze.

Il Comune ha espresso valutazione preventiva contraria, rilevando il contrasto con la previsione delle norme del PUG che impone la forma rettangolare dei manufatti. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, in parte qua, il PUG, dolendosi della illegittimità del parere del CUAV per la presenza del sindaco del Comune e della mancata ripubblicazione del piano dopo l’adozione, oltre che della irragionevolezza della prescrizione e del difetto di istruttoria sul reale stato dei luoghi. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito e ritiene assorbite le eccezioni preliminari. Quanto al dedotto conflitto di interessi, il parere del CUAV è legittimo: la Provincia aveva delegato un proprio Consigliere a rappresentarla e a presiedere i lavori, sicché il sindaco ha partecipato solo come rappresentante del Comune, senza duplicità di rappresentanza, in coerenza con l’art. 47, lett. g), L.R. n. 24/2017.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, per gli amministratori degli enti locali, l’obbligo di astensione ex art. 78 TUEL opera, rispetto ai provvedimenti normativi o di carattere generale come i piani urbanistici, solo in presenza di una correlazione immediata e diretta con specifici interessi personali, richiamando Consiglio di Stato n. 5423 del 2020. Nel caso concreto tale correlazione non è ravvisabile, poiché il parere concerne aspetti pianificatori generali.

La censura sulla mancata ripubblicazione ex art. 46, comma 1, L.R. n. 24/2017 è priva di pregio: la formulazione della previsione rilevante è rimasta immutata, come confermato dai richiamati precedenti (Consiglio di Stato n. 6055 del 2020, n. 6392 del 2018, TAR Parma n. 92 del 2024).

Nel merito, non è ravvisabile illegittimità nell’applicazione della prescrizione sulla forma rettangolare, ampiamente discrezionale e giustificata, in sede istruttoria, dalla coerenza con il paesaggio agricolo e rurale e dalla continuità con il previgente PRG. Quanto alla asserita mancata valutazione dello stato dei luoghi, il Comune ha evidenziato che è stato l’istante a descrivere l’area come libera da costruzioni, omettendo la presenza di un manufatto abusivo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto della domanda. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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