L’abbrucco dell’opera abusiva va limitato al solo ampliamento illegittimo (TAR Trentino-Alto Adige n. 60 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva deve essere parametrato all’effettiva consistenza dell’abuso, con la conseguenza che, quando una porzione del manufatto sia legittima in forza di titolo, l’amministrazione deve circoscrivere l’ingiunzione alla sola parte illegittima. La previsione dell’art. 88, comma 9, della legge provinciale n. 9/2018 esclude l’acquisizione gratuita dell’area per le opere di ampliamento di edifici legittimi, sicché la relativa sanzione non può essere applicata in luogo della sola demolizione e ripristino. L’atto che omette di considerare l’integrale compagine proprietaria dei beni interessati e di indirizzare l’ordine ai titolari di tutti i porzioni edilizie è viziato da carenza di istruttoria. La mancata individuazione delle porzioni abusive determina l’illegittimità dell’ordine che si estenda all’intero manufatto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di fondi confinanti con un’area di proprietà comunale, impugnavano l’ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto la demolizione di una hut in legno e il ripristino dello stato originario. Sulla particella comunale era iscritta una servitù che riconosceva il diritto di mantenere una hut di dieci metri quadrati.

La hut, nel corso del tempo ampliata fino a circa trentotto metri quadrati, era stata oggetto di un primo ordine di demolizione rimasto ineseguito. In seguito a un giudizio civile di usucapione conclusosi con il riconoscimento in capo al comune della proprietà della particella, l’amministrazione aveva riavviato il procedimento e adottato il nuovo provvedimento, contestando l’integrale abusiveità del manufatto e minacciando l’acquisizione gratuita dell’area occupata.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato congiuntamente i motivi incentrati sulla falsa applicazione dell’art. 88 della legge provinciale n. 9/2018 e sulla carente istruttoria, ritenendoli fondati. La questione centrale riguardava la qualificazione dell’opera: se l’intera hut fosse abusiva o se l’abuso andasse individuato nel solo ampliamento.

Il giudice ha distinto la parte legittima da quella illegittima. La servitù iscritta in favore dei ricorrenti rende legittima la porzione di dieci metri quadrati, mentre l’estensione oltre tale misura non è assistita da alcun titolo edilizio. Quanto all’epoca dell’ampliamento, il tribunale ha escluso che la prova del carattere risalente dell’opera sia stata raggiunta: la corrispondenza intercorsa con l’amministrazione nel 1966 dimostra che allora la struttura aveva ancora la dimensione originaria, e il contratto di donazione del 1999 conferma che l’assetto attuale risale a non oltre il 1978.

Su questa premessa il collegio ha affermato che l’ordine di demolizione deve contenere una descrizione dettagliata delle opere abusive, tanto più necessaria quando l’abuso consista in un ampliamento di una costruzione legittima, dovendo il destinatario essere posto in grado di individuare autonomamente il compendio da eliminare. L’amministrazione, invece, aveva ordinato l’abbattimento dell’intera hut senza considerare la porzione legittima.

Il tribunale ha rilevato un secondo profilo di illegittimità. La minacciata acquisizione gratuita dei beni e dell’area occupata contrasta con l’art. 88, comma 9, della legge provinciale n. 9/2018, che, per gli ampliamenti di immobili legittimi, consente alla pubblica amministrazione di provvedere soltanto alla demolizione e al ripristino, non anche all’acquisto coattivo della superficie.

Infine, la Corte ha censurato la mancata considerazione della titolarità frammentata del manufatto. Poiché la porzione di hut insistente sulla particella privata era ripartita tra i ricorrenti e un terzo, titolare di altra porzione materiale, l’ordine avrebbe dovuto essere rivolto a tutti i proprietari, e non ai soli ricorrenti. Il ricorso è stato quindi accolto e l’ordinanza impugnata annullata, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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