Soccorso istruttorio ammesso per certificazione CE preesistente non allegata (TAR Toscana n. 1858 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio è ammissibile quando è finalizzato ad acquisire una certificazione preesistente non allegata all’offerta, o a sostituire una certificazione irregolare, anche se il documento afferisce all’offerta tecnica. È preclusa la sola modificazione dell’offerta sotto il profilo tecnico o economico, cioè la sua struttura in termini di dichiarazione di volontà. La documentazione richiesta deve avere contenuto dichiarativo o rappresentativo, di scienza e non di volontà. La stazione appaltante non può sindacare i motivi dell’errore che ha determinato l’irregolarità formale: il giudizio di ammissibilità resta sul piano oggettivo della neutralità del documento rispetto al contenuto della proposta. La data di una scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, anche prodotto per la prima volta in sede di soccorso istruttorio.

Il Fatto

La società ricorrente si aggiudica il lotto n. 33 della gara indetta da ESTAR per la fornitura di reattivi manuali di microbiologia. La seconda classificata denuncia presunte irregolarità dell’offerta, segnalando che la dichiarazione di conformità CE allegata risulta datata successivamente al termine fissato dalla disposizione transitoria del regolamento UE 2017/746.

ESTAR avvia il procedimento di autotutela, chiede chiarimenti e, all’esito, annulla l’aggiudicazione disponendo la riaggiudicazione alla seconda classificata. La società impugna la determinazione dirigenziale e gli atti connessi, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si lamentava la violazione dei principi di buona fede, affidamento e contraddittorio. L’irregolarità della dichiarazione allegata è di palese evidenza e non poteva essere sanata d’ufficio prima dell’attivazione del soccorso istruttorio. Il contraddittorio è stato rispettato, perché la società è stata informata del vizio e ammessa alla regolarizzazione. Non sussisteva alcun affidamento consolidato, dato che il contratto non era ancora stipulato e la fornitura non era iniziata.

Il secondo motivo è fondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, anche inerente all’offerta tecnica, restando preclusa solo la modificazione della proposta (TAR Toscana, III, 1397/2025; Consiglio di Stato sez. V n. 1881 del 2020; Consiglio di Stato sez. III n. 1707 del 2025). Può quindi essere attivato per acquisire certificazioni preesistenti non allegate o per sostituire certificazioni irregolari, come la dichiarazione di conformità CE (TAR Lombardia, Milano, II n. 915 del 2021; TAR Sicilia, Catania, III n. 1720 del 2025).

Privo di fondamento è anche il rilievo sulla mancata dimostrazione di un errore materiale. La nozione di errore attiene al contenuto della dichiarazione, non alla sua irregolare produzione. Il soccorso serve proprio a rimediare agli errori formali, senza che la stazione appaltante possa sindacarne le ragioni.

Quanto alla certezza della data, l’art. 2704, secondo comma, cod. civ. consente di accertarla con qualsiasi mezzo di prova per le dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata. L’attestazione dell’organismo svizzero Swissmedic dell’11.02.2022 prova che, prima dell’indizione della gara e del termine transitorio, il produttore aveva dichiarato la conformità del prodotto. Il documento secondario non incide sull’offerta e la questione della data si colloca nella fase del soccorso, per impedire l’ingresso di requisiti sopravvenuti.

È infine inammissibile l’eccezione della controinteressata sull’assenza della nota del mandatario europeo: attiene a circostanza non posta a base del provvedimento impugnato e avrebbe richiesto ricorso incidentale. Accolto il secondo motivo, restano assorbiti il terzo e il quarto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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