Notifica della sentenza: il termine breve decorre se è univocamente percepibile il collegamento con il procuratore (Cass. civ. Sez. 1 n. 8562 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio ed essere percepibile come tale dal destinatario, sicché va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Non è richiesto l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dalla relata di notificazione risulti chiaro il collegamento tra parte, procuratore costituito e domicilio eletto. La notifica eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, ancorché priva della espressa menzione della qualità di procuratore, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve quando il destinatario, per le sue competenze tecniche, sia posto in condizione di percepire l’intenzione del notificante di attivare l’onere di impugnazione.
Il Fatto
La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello per tardività. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita il 20 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, fosse idonea a fare decorrere il termine breve, pur in assenza della espressa indicazione, nella relata, della qualità di procuratore del destinatario. L’appello, notificato solo il successivo 24 maggio, era stato pertanto considerato tardivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 20866 del 30 settembre 2020, sosteneva che la notifica della sentenza, per essere idonea a far decorrere il termine breve, dovesse essere rivolta in modo univoco al procuratore della parte, espressamente menzionato in tale veste, con la conseguenza che la notifica effettuata direttamente alla parte presso il domicilio eletto, senza espresso riferimento al difensore, andasse considerata irrituale.
La Corte di cassazione ha ritenuto la tesi non persuasiva, valorizzando il principio affermato dalle stesse Sezioni Unite n. 20866 del 2020, secondo cui la parte contro cui viene esercitato il potere di impugnazione ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi, univoci e chiari, cui corrisponde simmetricamente l’onere del notificante di formare il proprio atto con adeguata chiarezza. Tale esigenza, tuttavia, non impone l’adozione di formule sacramentali, ma richiede che l’attività notificatoria ponga il destinatario specifico — di norma il procuratore costituito, munito delle competenze tecniche necessarie — in condizione di percepire chiaramente l’intenzione di sollecitare la valutazione tecnica ai fini dell’eventuale impugnazione.
Nel caso di specie, la notifica era stata effettuata mediante invio telematico all’indirizzo PEC del procuratore costituito in primo grado, nel domicilio da questi indicato. Pur in assenza della menzione della qualità di difensore, la Corte ha evidenziato la sussistenza di un necessario collegamento tra la parte, il procuratore costituito e il domicilio eletto, tale da creare una assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio stesso. La notifica, pertanto, risultava chiaramente percepibile come rivolta al fine di attivare il termine breve e, conseguentemente, idonea a determinarne la decorrenza.
Il collegamento univoco tra parte e difensore, desumibile dalla relata di notificazione, costituisce elemento sufficiente ad assicurare la finalità che la sentenza sia portata a conoscenza della parte medesima tramite il suo procuratore, nel rispetto del rapporto di rappresentanza tecnica che li lega. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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