Accreditamento sanitario: aggiudicazione e contratto ex art. 8-quinquies sono atti distinti (Cass. civ. Sez. 3 n. 9776 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’erogatore privato al corrispettivo per prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale non dipende solo dall’accreditamento istituzionale ma anche dalla stipula di uno specifico accordo contrattuale ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Tale accordo, distinto per funzione e struttura dall’aggiudicazione, è requisito necessario per la remunerazione e non è surrogabile dal verbale di aggiudicazione. L’accordo può essere stipulato con effetti retroattivi anche nell’anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, presidiata da norme imperative. Il difetto di rappresentanza dell’ente opposto, non rilevato in primo grado né dedotto in appello, è coperto da giudicato interno ex art. 161 cod. proc. civ. e non è rilevabile per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La casa di cura, aggiudicataria di posti letto dismessi da un’altra struttura, agiva per ottenere la remunerazione di prestazioni sanitarie erogate nel 2016, asseritamente connesse all’assorbimento di tali volumi. L’ASL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità o inesistenza del contratto scritto. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’Appello di Salerno confermava, ritenendo il verbale di aggiudicazione non equipollente al contratto richiesto dalla legge. La casa di cura ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo relativo al difetto di rappresentanza dell’ASL in sede di opposizione. Il vizio processuale, non rilevato in primo grado né fatto valere in appello, si converte in motivo di gravame e la mancata impugnazione determina la formazione del giudicato interno, precludendo ogni rilievo successivo. L’eccezione è quindi dichiarata inammissibile.
Nel merito, la Corte rigetta il motivo incentrato sulla natura contrattuale dell’aggiudicazione. Richiamato il quadro normativo generale, osserva come il regime di cui al d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, escluda che l’aggiudicazione determini la conclusione del contratto, essendo richiesta una successiva stipula, confermata anche dal codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al settore sanitario, la Corte valorizza la specificità dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, che impone contratti dalla struttura autonoma rispetto all’aggiudicazione. La mancata stipula determina la sospensione dell’accreditamento. Il diritto al corrispettivo presuppone la cosiddetta regola delle tre A: autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale. Le prestazioni rese in assenza di accordo non sono remunerabili, e il contratto successivo può coprire anche annualità pregresse.
Il verbale di aggiudicazione, quindi, non vale come contratto e non può integrare il requisito formale richiesto. La decisione impugnata, che aveva escluso il diritto alla remunerazione per mancanza di accordo contrattuale, è corretta e assorbente rispetto alla questione dei tetti di spesa.
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Nota della Redazione
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