L’ottemperanza non è esperibile per l’adempimento di un provvedimento amministrativo (Cons. Stato n. 9081 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., è esperibile esclusivamente per conseguire l’attuazione di provvedimenti giurisdizionali e per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione del giudice. Il rimedio non è previsto per ottenere l’adempimento di un provvedimento amministrativo. La qualificazione dell’azione discende dal petitum sostanziale, cioè dalla richiesta di sostituzione dell’amministrazione o di nomina di un commissario ad acta. Non sussiste interesse all’ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole. La domanda risarcitoria collegata alla pretesa inammissibile non può trovare autonoma accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in primo grado per l’adempimento di una determinazione dirigenziale con la quale il Comune aveva assentito solo in parte la subconcessione di immobili demaniali siti nel centro storico, chiedendo che il giudice accertasse l’obbligo dell’ente di provvedere e si sostituisse ad esso nell’adozione della convenzione consequenziale, ovvero nominasse un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna dell’ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidare in separata sede.
Il TAR Basilicata ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. non consenta l’ottemperanza di un provvedimento amministrativo. Il ricorrente ha proposto appello, sostenendo che il ricorso originario traeva titolo da un decreto presidenziale decisorio di ricorso straordinario e che, in ogni caso, conteneva domande di merito ulteriori rispetto alla sola ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la qualificazione operata dal primo giudice. L’appellante aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e la sostituzione del giudice all’amministrazione mediante adozione della convenzione o nomina di un commissario ad acta: tale petitum integra l’azione di ottemperanza. Irrilevante è la deduzione secondo cui il ricorso sarebbe stato rivolto all’ottemperanza di un decreto presidenziale, poiché non può sussistere interesse all’ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
Il percorso argomentativo si fonda sulla lettura dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: il rimedio è circoscritto all’attuazione dei provvedimenti emessi da un organo giurisdizionale e non si estende all’adempimento di un atto amministrativo. La determinazione dirigenziale non è titolo idoneo a fondare l’ottemperanza.
I tre motivi di appello sono esaminati congiuntamente e respinti. Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria, che l’appellante aveva collegato alla pretesa principale e alla condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ..
Il Collegio richiama la sentenza n. 5425/2024 della stessa Sezione, con cui il Comune era stato onerato di rinnovare il procedimento mediante scrutinio comparativo delle richieste di concessione, con nomina di un commissario ad acta. Il commissario ha depositato una relazione dalla quale emerge l’infondatezza di gran parte delle pretese dell’allora ricorrente; con ordinanza n. 7809/2024 è stato disposto un rinvio per acquisire chiarimenti sulla liquidazione del compenso.
Alla luce di tali sviluppi, il Collegio dubita della persistenza dell’interesse dell’appellante a coltivare il ricorso, ma respinge comunque l’appello nel merito e conferma la sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate per peculiari motivi.
Nota della Redazione
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