Pena accessoria e continuazione: rileva la pena base del reato più grave (Cass. pen. Sez. 7 n. 1562 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca la violazione dell’art. 69 cod. pen. per mancato bilanciamento delle circostanze, poiché tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se la pena concordata non risulti illegale. In tema di patteggiamento, ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di continuazione tra più reati, deve aversi riguardo alla determinazione in concreto della pena base individuata per il reato più grave, e non alla pena complessiva risultante dagli aumenti per la continuazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare che, su richiesta delle parti, gli aveva applicato la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, previo riconoscimento della continuazione e del giudizio di equivalenza tra le circostanze. Con i motivi di ricorso veniva dedotta, da un lato, la violazione di legge per l’omessa motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto; dall’altro, l’illegalità della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che si assumeva essere stata applicata facendo riferimento alla pena complessiva e non a quella del reato più grave.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena, richiamando le tassative ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra cui non rientra la dedotta violazione dell’art. 69 cod. pen. in ordine al giudizio di bilanciamento. Al riguardo, ha evidenziato che la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione non costituisce causa di nullità della sentenza quando il giudice abbia affermato la congruità della pena concordata; a fortiori, nessun vizio discende dall’accoglimento di una richiesta concordata con equivalenza tra circostanze eterogenee, laddove la pena non risulti illegale.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 29, comma 1, ultima parte, cod. pen., è di cinque anni per i reati che abbiano comportato condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione, dovendosi fare riferimento alla pena base determinata in concreto per il reato più grave e non a quella globale comprensiva degli aumenti per la continuazione, in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Tale principio è stato applicato al caso concreto, in cui la pena per il reato più grave era stata determinata in anni 6 di reclusione, previo giudizio di equivalenza, comprensiva dell’aumento per la continuazione (anni 6 e mesi 3) e della riduzione per il rito (anni 4 e mesi 2). La Corte ha quindi ritenuto corretta l’applicazione dell’interdizione temporanea, in quanto la pena base superava la soglia dei tre anni prevista dalla legge.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice