Emersione lavoro irregolare, prova del rapporto e parere negativo dell’ITL (TAR Emilia-Romagna n. 1654 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, il rigetto dell’istanza è legittimo quando il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro rilevi la cessazione dell’attività del datore di lavoro nel territorio provinciale e la mancanza di una capacità economica idonea a giustificare le assunzioni richieste. La sintetica formula con cui l’Ispettorato dà atto che la condizione patrimoniale e giuridica del datore “non risulta essere variata” integra accertamento della carenza dei presupposti di legge e non difetto di motivazione. Non è ravvisabile violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 se il lavoratore abbia comunque partecipato al procedimento, depositando memoria e ottenendo il riesame del parere. Il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e la prova dell’effettiva prestazione lavorativa.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura ha respinto l’istanza di emersione presentata nel 2020 da una cooperativa datrice di lavoro. Il provvedimento si fonda sul parere non favorevole dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui l’azienda risultava inattiva nella provincia dal 31 luglio 2019 e aveva presentato, in altre province, un numero elevato di istanze non giustificato dalle esigenze occupazionali.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per essere il preavviso di rigetto stato notificato al solo datore di lavoro, e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento, sostenendo che la cooperativa operasse in più regioni e che egli fosse già stato assunto nel 2019. Chiede inoltre il rilascio del permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, soffermandosi sul comma 15, che subordina la convocazione delle parti all’acquisizione del parere dell’Ispettorato in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

Quanto all’art. 10-bis, la censura è respinta perché il ricorrente ha fattivamente partecipato al procedimento: ha depositato memoria che ha indotto la Prefettura a richiedere un secondo parere all’Ispettorato. Il preavviso inviato allo stesso, del resto, non era andato a buon fine per irreperibilità presso gli indirizzi indicati.

Gli ulteriori motivi, trattati congiuntamente perché tutti volti a denunciare la carenza di motivazione, non superano la prova documentale. La documentazione in atti è contraddittoria: manca il contratto di soggiorno del 2019, la prova del pagamento dello stipendio, il modello CU e qualsiasi principio di prova sul versamento dei contributi riferiti allo specifico lavoratore.

Non rileva l’argomento secondo cui l’inerzia sarebbe imputabile al datore di lavoro: decisivo è che non è stata fornita, neppure in giudizio, alcuna prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa. La sintetica formula dell’Ispettorato dà atto proprio dell’accertamento della carenza dei presupposti, ossia dell’assenza di una condizione patrimoniale idonea a giustificare le assunzioni. Il provvedimento risulta quindi immune dalle censure.

La mancata prova del rapporto esclude anche il permesso temporaneo di sei mesi di cui al comma 2 dell’art. 103, che richiede la dimostrazione dell’attività lavorativa prestata prima del 31 ottobre 2019 nei settori previsti (richiamata TAR Venezia n. 594/2022). Il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto con i requisiti di legge (Cons. Stato n. 2472/2023, n. 8576/2022, n. 8006/2022). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *