Carta docente e ottemperanza del giudicato (TAR Toscana n. 441 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e all’accredito delle corrispondenti somme, è titolo idoneo all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice. In caso di ulteriore inerzia va nominato un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione. Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 410/2023 pubblicata il 13.09.2023, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 23.09.2023, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato presso l’Avvocatura distrettuale, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non risulta dagli atti alcuna esecuzione della sentenza. Il ricorso per ottemperanza è quindi fondato e va accolto. Il percorso argomentativo poggia su due passaggi essenziali: l’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione debitrice e la verifica del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Quanto al primo profilo, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Quanto al secondo profilo, per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora. Il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, da distrarre in favore dei difensori antistatari. Il Collegio tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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