Avvocato distrattario escluso dall’equa riparazione per durata del processo (Cass. civ. Sez. II n. 16070 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese processuali ex art. 93 cod. proc. civ. non assume la qualità di parte del giudizio e non è pertanto legittimato a domandare l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale. L’istanza di distrazione non introduce una domanda autonoma e non ha fondamento in un rapporto sostanziale connesso a quello oggetto del giudizio principale, ma si sostanzia in una mera dichiarazione vincolante per il giudice circa la legittimazione a ricevere il pagamento delle spese. Ne deriva che la fase di cognizione e quella esecutiva del giudizio presupposto non possono essere valutate unitariamente ai fini dell’indennizzo quando il difensore distrattario abbia agito in proprio solo nella fase di attuazione. Il ricorso che censuri tale conclusione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. per conformità della decisione impugnata all’orientamento consolidato della Corte.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva chiesto alla Corte d’appello il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento ex legge n. 89/2001, nel quale era intervenuto quale difensore con distrazione delle spese. La domanda riguardava, in particolare, la fase esecutiva introdotta nel 2015 e definita nel 2019.

Il Consigliere delegato aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al termine dell’art. 4 legge n. 89/2001. La Corte d’appello, integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero competente, aveva respinto l’opposizione, rilevando che il professionista non era stato parte del giudizio presupposto ma solo difensore distrattario, legittimato ad agire in proprio unicamente nella successiva fase di ottemperanza. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della legittimazione del difensore distrattario ad agire per l’equa riparazione. Il ricorrente sosteneva che l’istanza di distrazione lo rendesse parte del procedimento e che la fase di cognizione e quella esecutiva dovessero essere valutate unitariamente, con conseguente superamento del termine di durata ragionevole.

La Corte esclude questa lettura. L’art. 93 cod. proc. civ. non configura un autonomo procedimento: l’istanza di distrazione non introduce una nuova domanda, non ha fondamento in un rapporto sostanziale connesso a quello principale e non è soggetta a preclusioni. La pronuncia di distrazione è un provvedimento accessorio, inerente al solo rapporto tra difensore e cliente vittorioso, sicché in caso di omissione il rimedio è la correzione dell’errore materiale e non l’impugnazione.

Ne consegue che il difensore distrattario non può dolersi dell’irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera, poiché l’istanza accessoria non governa i tempi del giudizio ma vi si adegua. Il richiamo ai precedenti sulle fasi di cognizione ed esecuzione è giudicato inconferente, poiché quei principi presuppongono un giudizio di equa riparazione in cui il cliente del difensore sia stato parte processuale e che sia poi proseguito in esecuzione.

Quanto all’art. 6, par. 1, CEDU, la Corte osserva che la norma garantisce il diritto a tempi ragionevoli del «proprio» processo, non di quello altrui cui si sia eventualmente interessati. La conclusione della Corte d’appello è pertanto conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di abuso del processo: al ricorrente è imposto il pagamento di una somma in favore dei controricorrenti e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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