Opposizione a equa riparazione, il giudice deve assumere informazioni integrative (Cass. civ. Sez. II n. 17436 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione, regolato dal rito camerale per espressa previsione dell’art. 5-ter, comma 3, legge n. 89/2001, l’allegazione specifica dei fatti è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio della parte. Il giudice che ritenga incompleto il quadro probatorio non può arrestarsi alla verifica di quanto prodotto, ma deve esercitare il potere ufficioso di assumere informazioni ai sensi dell’art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ., senza sostituirsi agli oneri di deduzione e allegazione delle parti ma per integrarne l’eventuale carenza. La mancata attivazione di tale potere integra violazione di legge e impone la cassazione del provvedimento con rinvio.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione emesso dal consigliere designato in favore dell’intimato, deducendone l’inefficacia per essere stato notificato oltre trenta giorni dal deposito in cancelleria. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’opposizione rilevando che non era stata fornita la prova della notifica del decreto.
Avverso tale decreto il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione dell’art. 5-ter, comma 3, legge n. 89/2001, per non aver il giudice di merito esercitato il potere di assumere informazioni imposto dal rito camerale. L’intimato rimaneva tale.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dal rilievo che il giudizio di opposizione in materia di equa riparazione è disciplinato dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. per espressa previsione dell’art. 5-ter, comma 3, legge n. 89/2001. Da tale assetto processuale discende una conseguenza rilevante sul piano probatorio.
L’applicazione del modello camerale e la natura giuridica dei diritti coinvolti inducono a ritenere sufficiente l’allegazione specifica dei fatti. Il giudice che ritenga il quadro probatorio incompleto può assumere informazioni in applicazione dell’art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama, sul punto, il precedente delle Sezioni Unite n. 5255 del 06.03.2018, reso in tema di risarcimento danni da inumana detenzione, e la Sez. VI-2 n. 4412 del 04.03.2015, in materia di equa riparazione.
Il potere ufficioso di assumere informazioni non serve a sostituirsi o a sanare gli oneri di deduzione, eccezione e allegazione della parte, ma a integrarne l’eventuale carenza e incompletezza. La Corte richiama, in proposito, la Cass. n. 14227/2004.
Nel caso concreto il giudice di merito si è discostato da tale principio: pur a fronte di una specifica allegazione del Ministero opponente, ha arrestato immediatamente la propria indagine alla secca verifica del decreto prodotto senza la prova della notifica, mentre avrebbe potuto assumere informazioni su un elemento decisivo, idoneo a sovvertire l’esito del procedimento. All’errore rimedierà il giudice di rinvio.
Il provvedimento impugnato è pertanto cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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