Necessità del contraddittorio nel reclamo sulle visite ai minori (Cass. civ. n. 13983/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e di diritto di visita dei minori deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, essendo necessaria la notificazione del reclamo alle parti costituite nel giudizio di primo grado e la comunicazione al Pubblico ministero.
La violazione dei principi del contraddittorio nel procedimento di reclamo, che non consenta all’altra parte di difendersi e al Pubblico ministero di esercitare i propri poteri, determina la nullità del decreto impugnato, indipendentemente dal merito delle questioni.
Il diritto del minore a essere ascoltato e la sua consapevole volontà, ancorché rilevanti ai fini della decisione, non possono sostituire le garanzie procedurali del contraddittorio, che costituiscono un presupposto indefettibile per la validità del provvedimento.
Il Fatto
Un padre propose reclamo avverso il decreto del Giudice tutelare di Venezia, che aveva disposto la prosecuzione degli incontri tra il padre e il figlio minore in spazio neutro, prendendo atto della ferma volontà del ragazzo (ormai in età adolescenziale) di non intrattenere un rapporto continuativo con il genitore. Il padre contestava la decisione e la mancata attivazione del contraddittorio.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, rigettò il reclamo de plano, senza fissare un’udienza, senza disporre la notifica del reclamo alla madre (controparte costituita in primo grado) e senza comunicare il procedimento al Pubblico ministero, limitandosi a confermare la valutazione del Giudice tutelare sulla volontà del minore. Avverso tale decreto, il padre propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 738 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché la nullità del procedimento per omessa instaurazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. La Corte rileva che il Tribunale di Venezia ha violato i principi fondamentali del contraddittorio nel procedere al rigetto del reclamo. Il collegio, infatti, non ha emesso alcun decreto per la fissazione dell’udienza, non ha assegnato al reclamante un termine per notificare l’impugnazione alla controparte costituita in primo grado, e non ha comunicato il procedimento al Pubblico ministero, nonostante la natura del provvedimento riguardasse la responsabilità genitoriale e il diritto di visita di un minore.
La Corte richiama il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui, nel procedimento di reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in materia di minori, il contraddittorio deve essere integralmente rispettato, poiché la decisione incide su diritti fondamentali della persona e richiede la partecipazione di tutte le parti interessate e del Pubblico ministero, cui la legge attribuisce poteri di intervento obbligatorio nelle cause riguardanti i minori (art. 70 c.p.c.). La mancata notifica del reclamo alla madre e l’assenza della comunicazione al P.M. hanno impedito a questi soggetti di esercitare il loro diritto di difesa e di contribuire alla formazione del convincimento del giudice, rendendo il decreto nullo per violazione del contraddittorio.
La Corte sottolinea che, sebbene la volontà del minore sia un elemento rilevante e vada rispettata quando è consapevole e motivata, essa non può giustificare una decisione presa in violazione delle garanzie procedurali. Il diritto del minore a essere ascoltato e il superiore interesse dello stesso non esonerano il giudice dall’osservare le forme processuali che assicurano l’effettiva partecipazione delle parti e del pubblico ministero. La Corte cassazionista, pertanto, annulla il decreto del Tribunale di Venezia e rinvia la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del reclamo nel rispetto del contraddittorio, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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