Equa riparazione: il valore della causa è il credito residuo non soddisfatto (Cass. civ. Sez. II n. 17339 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la misura dell’indennizzo non può superare il valore della causa, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001. Quando il giudizio presupposto sia una procedura fallimentare, il valore della causa va determinato tenendo conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura. Nel periodo di ragionevole durata non si ha diritto ad alcun indennizzo e, per le pretese ivi soddisfatte, non è configurabile un pregiudizio da irragionevole durata. La funzione della norma è di evitare sovracompensazioni e arricchimenti occasionali, non di irrogare una pena pecuniaria automatica a carico dello Stato.

Il Fatto

Un creditore, ammesso al passivo di una procedura fallimentare con provvedimento del 7 maggio 2010, ha domandato alla Corte d’appello di Napoli il riconoscimento dell’equo indennizzo ex legge n. 89/2001 per l’irragionevole durata della procedura. Il giudice adito ha accolto l’istanza condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di € 2.970,00, oltre spese.

Proposta opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 dalla difesa erariale, la Corte d’appello, in composizione collegiale, l’ha respinta con decreto n. 3743 del 2022. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che i termini di durata ragionevole fissati dal legislatore non siano suscettibili di autonoma valutazione e che i pagamenti eseguiti in sede di riparto non incidano sul valore della causa, riguardando solo l’aspetto attuativo del diritto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe individuato il valore della causa nella somma ammessa al passivo senza considerare i pagamenti ricevuti nel corso del giudizio, prima del superamento del termine di durata ragionevole.

La doglianza è accolta. La norma stabilisce che la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 8289/2019), secondo cui lo scopo della disposizione è di evitare il rischio di sovracompensazioni e di arricchimenti occasionali, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU e con i precedenti di legittimità.

Il Collegio ribadisce che il sistema delineato dalla CEDU e tradotto dalla legge n. 89/2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie modulate sul concreto pregiudizio subito.

Su queste basi la Corte dà continuità al principio secondo cui, quando il giudizio presupposto sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del periodo di ragionevole durata e dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto (Sez. II n. 15966 del 18 maggio 2022; Sez. VI-2 n. 26858 del 4 ottobre 2021). Nel periodo di ragionevole durata non si ha diritto ad alcun indennizzo; per le pretese ivi soddisfatte non è configurabile alcun pregiudizio.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per una nuova valutazione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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