Errore materiale nel capo di imputazione e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 37467 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, nella contestazione considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. L’immutazione rileva solo se tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una vera trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito, tale da porre l’imputato a sorpresa di fronte a un fatto del tutto nuovo, senza possibilità di difesa. L’indicazione nel capo di imputazione di un concorrente con nominativo errato, frutto di errore materiale, non integra di per sé lesione del diritto di difesa quando il soggetto effettivamente coinvolto risulti dalle risultanze istruttorie. Il giudizio di legittimità non può sostituire la valutazione del merito, restando estranea al sindacato la rilettura degli elementi di fatto, salvo il controllo sulla logicità del percorso motivazionale.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altro soggetto, per fatti accertati a Eboli nell’ottobre 2023. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura per la posizione di un terzo soggetto.
Secondo le conformi sentenze di merito, la sostanza stupefacente era custodita in una cantina pertinenza dell’abitazione dell’imputata e di cui ella aveva le chiavi, unitamente a materiale per il confezionamento. Nella sua camera da letto era stata rinvenuta una somma di denaro contante occultata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, carenza dell’elemento soggettivo, violazione del principio di correlazione e travisamento della prova documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il motivo processuale, potenzialmente idoneo a determinare l’annullamento. Il ricorrente sosteneva che la condanna fosse intervenuta per un concorso diverso da quello contestato, con pregiudizio del diritto di difesa. La Corte ritiene il motivo infondato: l’indicazione di un concorrente con nominativo errato non ha determinato alcuna violazione del principio di necessaria correlazione.
I giudici di merito hanno qualificato quell’indicazione come frutto di errore materiale, ricostruzione coerente con le risultanze istruttorie, che collocavano il soggetto effettivamente coinvolto — ex marito dell’imputata e compagno della coimputata — nei pressi dello stabile la sera dell’arresto.
La Corte enuncia il principio dirimente: non vi è violazione del principio di correlazione quando nella contestazione, considerata globalmente, siano presenti gli stessi elementi del fatto ritenuto in sentenza. L’immutazione si verifica soltanto in presenza di un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una vera trasformazione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. A sostegno richiama Sez. 6 n. 17799 del 2014 e, quanto al concorso affermato rispetto alla contestazione “uti singulus”, Sez. 2 n. 22173 del 2019, Sez. 6 n. 21358 del 2011 e Sez. 4 n. 31676 del 2010.
Quanto ai restanti motivi, la Corte rileva che il contributo concorsuale è stato desunto dalla riconducibilità all’imputata della cantina adibita a deposito e confezionamento delle dosi, di cui solo ella e la coimputata avevano le chiavi. Il difensore oppone una mera valutazione alternativa, senza specifiche risultanze contrarie. Richiamando Sez. Un. n. 6402 del 1997 e Sez. 6 n. 47204 del 2015, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto alla logicità dell’apparato argomentativo, restando preclusa ogni rilettura del merito.
Il possesso di rilevante denaro contante è stato valorizzato a conferma, ad colorandum, dell’inattendibilità delle spiegazioni difensive. La doglianza relativa al travisamento della prova è dichiarata inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente allegato documenti idonei a dimostrare la provenienza lecita del denaro. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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