Riesame, rinnovo della notifica e termine di tre giorni liberi (Cass. pen. Sez. VI n. 36890 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame, la nullità della notificazione dell’avviso di udienza al difensore ne impone la rinnovazione, con concessione di un nuovo termine di tre giorni liberi da far intercorrere tra la nuova notificazione e l’udienza. L’udienza di rinvio deve però essere fissata in data compatibile con la celerità della procedura e, in ogni caso, tale da non determinare la caducazione della misura cautelare per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per il deposito della decisione. Ne consegue che il giudice del riesame può legittimamente non rispettare il termine a comparire quando il suo ossequio comprometterebbe la tenuta del provvedimento cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 9 maggio 2025, ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen..
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Al secondo difensore, nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, quel decreto non era stato notificato. Il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica e rinviato l’udienza, ma — secondo il ricorrente — nel fissare il rinvio non aveva rispettato il termine a comparire di tre giorni liberi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso muovendo dalla ricostruzione degli atti. La nomina del secondo difensore è avvenuta il 26 aprile 2025, contestualmente alla proposizione dell’istanza di riesame. All’udienza del 6 maggio 2025 il Tribunale, accolta l’eccezione sulla mancata notifica del decreto, ha rinviato al 9 maggio disponendo la notifica del rinvio al secondo difensore.
All’udienza di rinvio il difensore ha eccepito il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen., avendo il secondo difensore ricevuto la notifica il 6 maggio. Il Tribunale ha respinto l’eccezione ritenendo non imposto il rispetto di quel termine, stante la necessità di evitare il superamento del termine caducatorio di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen..
La Corte richiama il proprio orientamento: nel riesame la nullità della notificazione dell’avviso impone la rinnovazione con un nuovo termine di tre giorni liberi consecutivi, da fissarsi in data compatibile con la celerità della procedura e tale da non determinare la caducazione della misura per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni per il deposito della decisione (Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Rv. 276418 – 01; Sez. 1, n. 443 del 03/02/1993, Rv. 193393 – 01).
Nel caso concreto il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio, avendo ritenuto necessaria la fissazione dell’udienza di rinvio in una data che evitasse il superamento del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione, il cui spirare avrebbe comportato l’inefficacia della misura cautelare. Nessuna violazione di legge si è dunque verificata.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con onere per la Cancelleria degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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