Fideiussione per scavi su suolo pubblico legittima per gli operatori TLC (TAR Campania n. 2034 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto, posto dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003, di imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti non preclude al Comune di richiedere, prima dell’avvio dei lavori di scavo, la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino del manto stradale. Tale richiesta non costituisce esercizio di poteri impositivi, ma espressione delle capacità di diritto privato che l’ente possiede quale proprietario del bene demaniale. La nozione di onere ulteriore va riferita al contributo preteso in via autoritativa per il rilascio del titolo abilitativo, non alla garanzia contrattuale strumentale all’adempimento dell’obbligo di ripristino previsto dall’art. 54, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche. Un’interpretazione contraria determinerebbe un ingiustificato sacrificio del patrimonio pubblico e un trattamento di favore per i soli operatori TLC, con profili di irragionevolezza e violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore wholesale attivo nella realizzazione di infrastrutture in fibra ottica e aggiudicataria di un lotto del piano nazionale per la banda ultra-larga, presentava al Comune istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la posa di impianti e la manutenzione della rete.
Il Comune riscontrava l’istanza, dando atto dell’autocertificazione della formazione del titolo per silenzio assenso, ma subordinava l’inizio dei lavori implicanti manomissione stradale alla stipula di una convenzione sul ripristino della sede stradale e alla prestazione di una polizza fideiussoria di importo predeterminato. La società impugnava la nota innanzi al TAR, domandando in via principale l’accertamento del silenzio assenso e in subordine l’annullamento del provvedimento; con motivi aggiunti estendeva l’impugnativa al regolamento comunale sulla manomissione del suolo pubblico. Nel corso del giudizio il Comune assentiva l’avvio dei lavori prescindendo dalla convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che le strade costituiscono bene demaniale comunale e che l’ente dispone dei poteri di autotutela esecutiva a tutela degli interessi pubblici connessi, richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4987 del 19 maggio 2023. Al pari di ogni proprietario, l’amministrazione può avvalersi degli strumenti di diritto privato per assicurare che il ripristino avvenga a regola d’arte e che eventuali danni siano prontamente riparati, ivi compresi gli obblighi di prestazione di idonea garanzia.
La questione centrale riguarda la compatibilità della richiesta di fideiussione con l’art. 54 del codice delle comunicazioni elettroniche e con l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, che vietano oneri ulteriori rispetto ai canoni espressamente previsti. Il Collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale che assimila il costo della garanzia all’onere finanziario vietato. La fideiussione incide indistintamente su tutti gli operatori che manomettono il suolo pubblico, senza disparità lesiva della concorrenza; anzi, l’esenzione dei soli operatori TLC realizzerebbe un trattamento di favore discriminatorio.
La nozione di onere presuppone un peso imposto da fonte pubblicistica, espressione di poteri impositivi, che condiziona l’ottenimento dell’autorizzazione: è il caso dei diritti di istruttoria e segreteria richiamati dal TAR Campania, sez. VII, n. 1931 del 26 marzo 2018. La garanzia richiesta dal Comune, invece, opera sul piano privatistico e strumentale all’obbligazione di ripristino riconosciuta dall’art. 54, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche. Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 131/2023, che pure aveva affermato l’immanenza del potere-dovere di assicurarsi idonee garanzie a tutela dell’erario, pur giungendo a conclusioni opposte.
L’interpretazione restrittiva, ove condivisa, renderebbe la norma sospetta di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost., imponendo agli enti comportamenti contrari alla tutela del patrimonio pubblico e trasferendo sulle casse comunali oneri economici evitabili. Il Collegio privilegia pertanto un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.
Ne consegue il rigetto nel merito del ricorso quanto alla fideiussione; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla parte relativa alla convenzione e l’inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio assenso, circostanza non contestata. I motivi aggiunti sono infondati, essendo la disposizione regolamentare applicabile alla ricorrente. Spese compensate.
Nota della Redazione
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