Esame di Stato e alunni BES: strumenti compensativi senza misure dispensative (TAR Campania n. 3622 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore, per gli studenti con altri bisogni educativi speciali formalmente individuati dal consiglio di classe e titolari di piano didattico personalizzato, l’art. 25, comma 6, O.M. n. 45 del 9 marzo 2023 assicura l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno, ma non prevede alcuna misura dispensativa in sede d’esame. La predisposizione di prove equipollenti è riservata ai soli alunni con disabilità titolari di PEI, ai sensi dell’art. 23 O.M. n. 45 del 9 marzo 2023, e non è estensibile a chi abbia seguito un percorso BES-PDP. L’Amministrazione non è tenuta ad adottare griglie di valutazione specifiche, essendo legittimo l’uso della griglia deliberata in sede preliminare, purché tenga conto della situazione complessiva dello studente. Accertata la legittimità dell’atto, resta escluso il requisito del danno ingiusto e la domanda risarcitoria va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente, studente con disabilità grave e titolare di PDP a partire dall’ottobre 2022, sosteneva l’esame di Stato nella sessione 2022/2023. Conseguiva valutazioni di 12/20 in entrambe le prove scritte e 12/20 all’orale. Impugnava gli esiti davanti al TAR Campania, deducendo l’omessa fruizione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP: mancato correttore ortografico, assenza di tempi aggiuntivi, mancata somministrazione di prove equipollenti e uso della griglia ministeriale ordinaria.

Il Tribunale, con ordinanza n. 5780 del 29 ottobre 2024, rilevava dubbi sulla persistenza dell’interesse alla domanda di annullamento per il tempo trascorso e assegnava termine per memorie. Il ricorrente, iscrittosi nel frattempo all’università, dichiarava la parziale cessazione dell’interesse all’annullamento, mantenendo le domande di accertamento dell’illegittimità, di rivalutazione delle prove e di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento delle prove, prendendo atto della dichiarazione resa nella memoria del 30 marzo 2025.

Passando al merito, il Tribunale individua la disciplina applicabile nell’O.M. n. 45 del 9 marzo 2023. L’art. 25, comma 6, stabilisce che il consiglio di classe trasmette alla commissione il PDP e che è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno, mentre non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame. Su questa base esclude profili di illegittimità nell’operato dell’Amministrazione.

Quanto al correttore ortografico, il Collegio rileva che il PC fornito era dotato di un programma di video scrittura che evidenzia automaticamente gli errori ortografici, circostanza non contestata. Per la prova orale era consentito l’uso della strumentazione informatica per la presentazione in power point. Nessun tempo aggiuntivo risultava previsto dal PDP, sicché la censura sui tempi maggiori non coglie nel segno.

Quanto alle prove equipollenti, il Tribunale osserva che la loro predisposizione era riservata ai soli alunni con disabilità titolari di PEI, ai sensi dell’art. 23 O.M. n. 45 del 9 marzo 2023, e ne era quindi preclusa la somministrazione a chi avesse seguito un percorso BES-PDP, la cui finalità è fornire strumenti per affrontare le medesime prove degli altri studenti. Sulla griglia di valutazione, l’Amministrazione non era tenuta a griglie specifiche: era legittimo l’uso della griglia deliberata nella riunione preliminare, che tiene conto della situazione complessiva dello studente.

Respinta la domanda di accertamento, e con essa quella di rivalutazione delle prove, il Collegio rigetta anche la domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’atto, richiamando il principio secondo cui la legittimità del provvedimento esclude il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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