Riammissione in servizio nella Polizia di Stato e discrezionalità sull’età anagrafica (Cons. Stato n. 5960 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 132 d.P.R. n. 3/1957, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare comparativamente l’interesse del richiedente e l’assetto organizzativo dell’istituzione. Nel bilanciamento rilevano legittimamente l’età anagrafica, il limite temporale d’impiego e l’esigenza di personale più giovane e di più recente preparazione tecnico-giuridica. Il divieto di discriminazione per età, di fonte costituzionale ed eurounitaria, opera nell’accesso al lavoro e non nella riammissione a seguito di dimissioni volontarie. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica di indici di eccesso di potere per travisamento dei fatti o illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente, già vice questore aggiunto della Polizia di Stato, era stato sottoposto a due procedimenti penali per condotte connesse a dichiarazioni rese per ottenere l’aspettativa e il congedo finalizzati a studi di dottorato. Contestualmente l’amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare. Nel febbraio 2010 il funzionario si era dimesso dal servizio.

Assolto con sentenza del 2014 perché il fatto non sussiste, l’interessato aveva presentato nel 2019 istanza di riammissione in servizio ex art. 132 d.P.R. n. 3/1957. Il Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato esprimeva parere negativo e il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza con decreto del 4 febbraio 2021. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; l’appellante ha impugnato la sentenza deducendo omessa pronuncia, travisamento dei fatti e illegittimità delle motivazioni, per contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di età.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per connessione logica e li ritiene infondati. Preliminarmente esclude la carenza di istruttoria e la contraddittorietà del provvedimento: i pareri favorevoli resi dalle strutture di polizia presso cui l’appellante aveva prestato servizio non hanno efficacia vincolante, perché la valutazione dell’interesse concreto alla riammissione spetta all’organo collegiale.

Il nucleo della decisione riguarda i due fatti oggettivi valorizzati dall’amministrazione: l’età anagrafica con il conseguente limite d’impiego temporale e il rientro nel ruolo di vice questore aggiunto. La Corte ritiene legittimo il bilanciamento che ha dato priorità all’impiego di personale più giovane e di più recente preparazione.

Le censure di discriminazione per età, sul piano costituzionale ed eurounitario, sono giudicate inconferenti. Esse operano unicamente in relazione all’accesso al lavoro, non alla riammissione in servizio conseguente a dimissioni volontarie. Il Collegio richiama il parere della Commissione speciale del 12.4.2017, affare n. 420/2017, che ha ritenuto conforme ai canoni costituzionali l’abbassamento dei limiti d’età per l’accesso ai ruoli previsto dal d.lgs. n. 95/2017.

La mera pendenza del processo penale non aveva determinato l’interruzione del rapporto, riconducibile a scelta volontaria dell’appellante. La Corte esclude inoltre l’obbligo di vagliare specificamente il curriculum successivo, rientrando tale valutazione nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione (richiamati Cons. Stato, sez. III, n. 3335/2019 e Cons. Stato, sez. II, n. 3809/2024).

Quanto al ripianamento dell’organico, la Corte non lo esamina nel merito: il provvedimento è plurimotivato e le precedenti motivazioni sono autonomamente sufficienti. Infine, l’amministrazione non è tenuta a valutare la vicenda giudiziaria, e le censure ex art. 97 Cost. e art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 sono inconferenti. Il sindacato resta entro i confini del travisamento dei fatti e dell’illogicità manifesta, non presenti nel caso (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 5436/2021). L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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