Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 541 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la rituale notifica, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine stabilito e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. La mancata prova dell’esecuzione, che grava sull’amministrazione, integra i presupposti dell’art. 112 cod. proc. amm. La nomina del commissario si estende al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce innanzi al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in un procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 6.000,00 in suo favore. Il decreto, pubblicato l’8.01.2019, era stato notificato all’amministrazione l’11.01.2019 e non opposto, divenendo definitivo.

Il ricorrente rappresenta di avere inviato la richiesta di pagamento e di avere atteso inutilmente il decorso dei termini; chiede pertanto l’accoglimento dell’azione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti, e dalla rituale notificazione del titolo all’amministrazione. Su tale presupposto si innesta la verifica dei requisiti dell’azione di ottemperanza.

Il giudice rileva che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi richiesti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova — che pure incombeva su di essa — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

In punto di statuizione, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il profilo di maggiore interesse attiene alle spese processuali. Liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie ritenuta maggiormente affine, non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 — le spese sono poste a carico dell’amministrazione. Il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al loro pagamento provveda il commissario ad acta già nominato. A fondamento di tale estensione il giudice richiama la pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e l’economia processuale, che impone di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; richiama inoltre il principio del buon andamento e, sul piano sistematico, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in materia di espropriazione forzata, ove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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