Esclusione per illecito professionale grave da gestione abusiva di concessione scaduta (TAR Calabria n. 647 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può desumere il grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 da una gestione abusiva di precedente concessione, protratta oltre la scadenza del titolo, e dalle ordinanze-ingiunzione prefettizie per pubblicità abusiva, quali “altre conseguenze comparabili” ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. c). La valutazione di affidabilità ha natura fiduciaria e può fondarsi su elementi indiziari desunti dalla relazione del Ministero dell’Interno redatta in sede di scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità, contraddittorietà o al travisamento dei fatti. In materia di tributi locali, il CUP ha natura non tributaria e i relativi debiti non rilevano ai fini dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, mentre l’ICP vi rientra.
Il Fatto
Il Comune di Rende indice una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari. All’esito della graduatoria provvisoria la società ricorrente si colloca al primo posto, seguita dall’ATI seconda classificata. La centrale unica di committenza propone l’aggiudicazione in suo favore.
Con nota del 4 settembre 2024 il Comune avvia il procedimento di esclusione, fondato su gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate e sull’omessa comunicazione dei fatti rilevanti ex art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Dopo il contraddittorio, il RUP dispone l’esclusione con provvedimento del 23 ottobre 2024, confermato con determina dirigenziale. La società impugna dinanzi al TAR Calabria chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o al subentro nel contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di interesse sollevata dal Comune: era onere dell’ente indicare quali fatti posti a fondamento del provvedimento non fossero stati specificamente censurati, ciò che non è avvenuto. La scomposizione analitica delle censure non le rende parziali.
Il primo motivo è accolto. Quanto agli avvisi di accertamento richiamati nel paragrafo 3.1.1., la società dimostra che i decreti di estinzione della Corte di Cassazione si riferiscono proprio a quei giudizi di impugnazione e attestano la regolare definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e seguenti, legge n. 197/2022: anteriormente all’indizione della gara non sussisteva esposizione debitoria. Quanto al paragrafo 3.1.2., il Tribunale esclude che il CUP abbia natura tributaria — la scelta terminologica del legislatore è valorizzata da Corte cost. n. 64/2008 e la giurisprudenza tributaria ne afferma la natura privatistica — mentre l’ICP vi rientra. Residua una somma inferiore al 10% del valore della concessione, sotto la soglia dell’art. 3, comma 1, all. II.10. Il Comune non può integrare la motivazione in giudizio.
Il secondo motivo è infondato. Il contratto di transazione del 2017 non può essere disconosciuto, ma ciò non giova alla ricorrente: è la stessa società ad ammettere di aver continuato a gestire gli impianti oltre la scadenza della proroga, esercitando il servizio senza titolo. Il pagamento del canone e la buona fede restano irrilevanti. Le ordinanze-ingiunzione prefettizie confermano il presupposto sanzionatorio. Quanto alla relazione del Ministero dell’Interno, la giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Cagliari n. 234/2024, Cons. Stato n. 10448/2023) riconosce alla valutazione fiduciaria ampia discrezionalità e la possibilità di utilizzare ogni elemento idoneo.
Anche il quinto e il sesto motivo sono respinti: il principio del risultato e della fiducia non impone di ritenere affidabile un operatore per il solo possesso dei requisiti formali, e l’art. 98, comma 6, lett. c) contiene una clausola aperta che consente di individuare conseguenze comparabili alla risoluzione o alla condanna risarcitoria, purché motivate e attinenti all’esecuzione del precedente contratto. Non residuando altre censure sul paragrafo 3.2.1., i motivi restanti sono inammissibili per carenza di interesse, secondo il principio per cui l’inattaccabilità di una sola delle ragioni indipendenti sorregge il provvedimento.
Il ricorso è dunque respinto in parte nel merito e in parte per inammissibilità, con rigetto delle domande consequenziali e condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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