La domanda di restituzione del prezzo dopo la rescissione non è nuova se già coperta da giudicato (Cass. civ. Sez. 2 n. 19643 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione compiuta dal giudice del merito circa il contenuto delle domande proposte dalla parte costituisce attività interpretativa riservata al giudice stesso, che non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. La domanda di restituzione del prezzo, in ipotesi di avvenuta rescissione del contratto per lesione enorme ex art. 1448 cod. civ., è nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. solo se non sia stata mai proposta nel giudizio di primo grado; laddove, invece, la statuizione sulla restituzione del prezzo sia già contenuta in una sentenza passata in giudicato, la stessa costituisce titolo esecutivo autonomamente azionabile, restando irrilevante la domanda proposta successivamente. Il motivo di ricorso che non censuri specificamente l’autonoma ratio decidendi fondata sull’esistenza di un precedente giudicato è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Gli eredi di colui che aveva acquistato un compendio immobiliare nel 1973 avevano ottenuto, con sentenza passata in giudicato nel 2013, la rescissione del contratto per lesione enorme. Nel frattempo entrambe le parti originarie erano decedute e i rispettivi eredi erano subentrati nel rapporto processuale.
Non avendo formulato domanda di restituzione in quel giudizio, gli eredi dell’acquirente avevano proposto un autonomo ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. per ottenere la restituzione degli immobili con i frutti. La convenuta, erede del venditore, aveva resistito, sostenendo che la rescissione non potesse produrre effetti senza la contestuale restituzione del prezzo, domanda che assumeva di aver già avanzato in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato l’unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del prezzo e dell’art. 345 cod. proc. civ., avendo la Corte d’Appello considerato tale domanda come nuova perché formulata solo in appello. In particolare, la ricorrente deduceva di avere già richiesto, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme versate dal proprio dante causa.
La Corte ha osservato come la Corte distrettuale avesse interpretato il contenuto delle difese svolte in primo grado, escludendo che quella domanda fosse stata ivi effettivamente proposta. Tale attività ricostruttiva, propria del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza della censura formulata ex art. 112 cod. proc. civ., non essendovi stata alcuna omissione di pronuncia.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che la domanda di restituzione del prezzo era stata introdotta solo in appello, e pertanto correttamente dichiarata inammissibile in quanto nuova. Ha inoltre evidenziato come la Corte d’Appello avesse comunque accertato che la restituzione del prezzo era già stata disciplinata da una precedente sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, la quale aveva disposto la restituzione di quanto versato previa dimostrazione dell’effettivo pagamento, costituendo un valido titolo esecutivo.
Su tale ultimo profilo, la ricorrente non aveva mosso alcuna critica specifica, né aveva contestato l’interpretazione del giudicato offerta dalla Corte di merito, che costituiva un’autonoma ratio decidendi. La Corte ne ha pertanto dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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