Ordinanza di demolizione atto vincolato e inammissibilità del ricorso autonomo (TAR Sicilia n. 4068 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto consequenziale e vincolato rispetto al provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio, che accerta l’abuso: la mancata impugnazione tempestiva del diniego della sanatoria rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso il solo ordine di ripristino. L’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e a contenuto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo utilmente annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La mera inerzia dell’amministrazione nella vigilanza edilizia non è idonea a rendere legittimo ciò che è ab origine illegittimo, né impone un obbligo di motivazione rafforzata, potendo l’ente motivare per relationem.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in Lipari, aveva ricevuto dal genitore un immobile interessato dall’adeguamento sismico di un magazzino eseguito senza autorizzazione nel 1998. Il genitore presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003; nel 2017 il Comune rigettava la domanda, in conseguenza del parere contrario della Soprintendenza.

Con ordinanza n. 6/2021, notificata il 30.01.2021, il Comune intimava la demolizione delle opere e la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorrente impugnava tale provvedimento deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la formazione di un affidamento incolpevole per il lungo tempo trascorso, con conseguente obbligo di motivazione rafforzata. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione del diniego di condono e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse. L’ordinanza di demolizione è atto consequenziale e vincolato rispetto al rigetto dell’istanza di condono, che accerta la sussistenza dell’abuso. Trova applicazione l’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Il Tribunale ragiona sulle conseguenze dell’eventuale accoglimento: annullare il solo ordine di demolizione equivarrebbe a un condono di fatto dell’opera abusiva, poiché l’amministrazione non disporrebbe di altro potere per far cessare l’illecito già accertato. Da qui l’inammissibilità del ricorso autonomo avverso l’ingiunzione.

Ad abundantiam, nel merito le censure sono infondate. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, l’ordine di demolizione è atto vincolato: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 il provvedimento non è utilmente annullabile, non potendo la partecipazione del privato mutarne il contenuto dispositivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di misura sanzionatoria tipizzata (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 5355 del 2018; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2681 del 2017; Sez. V, n. 2194 del 2014).

Sul secondo e terzo motivo, il Collegio esclude la formazione di un affidamento tutelabile: la mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere finalizzato alla tutela di rilevanti interessi pubblici non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine (Cons. Stato n. 9 del 2017). L’ordinamento protegge solo l’affidamento incolpevole, determinato da un atto favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa qualificata.

Nel caso concreto, il ricorrente era già stato reso edotto delle conseguenze dell’abuso dal parere sfavorevole della Soprintendenza, il che esclude comunque il carattere incolpevole dell’affidamento, anche aderendo all’orientamento richiamato nel ricorso (Cons. Stato, Sez. V, n. 3847 del 2013). L’amministrazione poteva quindi motivare l’ordine per relationem. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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