Esenzione ICI enti non lucrativi e recupero aiuti di Stato de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 33583 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo ius superveniens di fonte unionale, costituito dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, recepita dall’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, incide sul giudizio di legittimità relativo all’esenzione da ICI degli enti non commerciali e impone la cassazione con rinvio quando siano necessari accertamenti di fatto non richiesti dalla disciplina precedente. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riferita a immobili destinati ad attività non economica, svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico, con onere probatorio a carico del contribuente. Spetta al giudice di merito verificare in concreto lo svolgimento non commerciale dell’attività didattica e il rispetto della soglia de minimis di 200.000,00 euro nel triennio mobile.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da un Comune per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 e dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione a immobili dei quali la ricorrente era proprietaria. Il contribuente, ente non commerciale titolare di una scuola paritaria, aveva invocato l’esenzione per gli immobili destinati all’attività didattica.

Dopo il parziale annullamento in autotutela degli atti impositivi, il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per le questioni definite e respinto nel resto i ricorsi. La Commissione tributaria regionale ha confermato le decisioni, escludendo la prescrizione del credito ICI 2011 e i presupposti dell’esenzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla dedotta lacuna motivazionale degli avvisi. Il mezzo è dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Nel merito, il giudice tributario che esamina il rapporto sostanziale nonostante l’eccezione di nullità dell’atto impositivo ne ha implicitamente rigettato la censura, senza incorrere in omessa pronuncia.

Il collegio affronta poi lo ius superveniens rappresentato dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, che ha ordinato all’Italia il recupero dell’aiuto incompatibile concesso mediante l’esenzione dall’ICI agli enti non commerciali, già dichiarato illegittimo dalla decisione del 19 dicembre 2012. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 6 novembre 2018 nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, ha chiarito che il recupero è la logica e normale conseguenza dell’accertamento dell’illegalità dell’aiuto.

Il recepimento interno è avvenuto con l’art. 16-bis del d.l. n. 131/2024, che consente agli enti non lucrativi di escludere il versamento dell’ICI per il periodo 2006-2011 quando gli aiuti percepiti restano entro la soglia de minimis di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, valutati su base mobile. La Corte richiama i regolamenti europei succedutisi e precisa che l’aiuto rileva nel momento in cui è concesso, indipendentemente dall’effettiva erogazione.

Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti i requisiti dell’esenzione, la Corte li accoglie per quanto di ragione. L’esenzione postula un requisito soggettivo, legato alla natura non commerciale dell’ente, e un requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali con modalità non commerciali. Per le attività didattiche è necessario che l’insegnamento sia svolto a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico, a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio.

La sentenza impugnata è censurata per motivazione lacunosa, avendo il giudice di appello fondato il rigetto su una generica affermazione circa la notorietà del prestigio della scuola e l’entità dei corrispettivi, senza alcun accertamento in concreto. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame del merito anche alla luce dello ius superveniens.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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