Espropriazione illegittima e acquisizione ex art. 42-bis dopo il giudicato (C.G.A.R.S. n. 635 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espropriazione illegittima per intervenuta scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione non è vincolata alla sola restituzione del bene, ma è tenuta a scegliere tra la riduzione in pristino e l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, purché sussistano i presupposti di legge. Il giudicato che abbia ordinato la restituzione delle aree non impedisce l’esercizio di tale facoltà quando essa si riferisca a un provvedimento espropriativo diverso e successivo, oggetto di autonoma impugnazione. La relativa statuizione del giudice amministrativo non viola il giudicato né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni immobili siti nel Comune di Paternò veniva assoggettata a una procedura espropriativa per l’ammodernamento della tratta ferroviaria extraurbana di pertinenza della Ferrovia Circumetnea. Con una prima sentenza il TAR Catania accertava l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità e di tutti gli atti conseguenti, ordinando la restituzione delle aree nel pristino stato; la decisione veniva confermata in appello.
Successivamente la Prefettura adottava un nuovo decreto di espropriazione e occupazione definitiva delle medesime particelle. Il TAR Catania, con la sentenza n. 816/2023, annullava il provvedimento, ma riconosceva alle amministrazioni la facoltà di optare per l’acquisizione autoritativa dei beni ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Contro questa sola statuizione la proprietaria proponeva appello, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione di restituzione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, pur dissentendo dalla tesi difensiva dell’amministrazione, che aveva sostenuto l’assenza di coincidenza tra le particelle oggetto dei due giudizi. Il Collegio rileva invece che la sentenza passata in giudicato riguarda tutte le particelle del foglio 41, comprese quelle poi riaccatastate, e che il dato non è contestabile in mancanza di appello incidentale sul punto.
Il thema decidendum verte però su un provvedimento espropriativo ulteriore e successivo, il decreto prefettizio n. 182/2009, annullato dal primo giudice per violazione degli artt. 13 e 26 d.P.R. n. 327/2001 e per intervenuta scadenza della dichiarazione di pubblica utilità. La coincidenza materiale delle aree non basta, di per sé, a fondare la censura di violazione del giudicato, poiché il giudice di prime cure ha pronunciato su un atto diverso da quello già scrutinato.
La Corte richiama quindi il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2020: nelle fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 l’illecito permanente dell’autorità viene meno nei casi previsti dalla legge, ossia l’acquisizione del bene o la sua restituzione. La legge speciale indica gli effetti dell’accertata illegittimità: il trasferimento non avviene per carenza di titolo e il bene va restituito.
Tale restituzione può essere impedita dall’amministrazione, la quale è tenuta, nell’esercizio di una funzione doverosa e non di una mera facoltà di scelta, a valutare se procedere alla riduzione in pristino oppure all’acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall’art. 42-bis, con corresponsione dell’indennità maggiorata del dieci per cento. La facoltà riconosciuta dal primo giudice si colloca in questo perimetro e non compromette il giudicato.
Ne consegue il rigetto del motivo relativo al mancato esercizio dell’autotutela, assorbito dall’accoglimento della domanda per la restante parte e dalla dichiarazione di illegittimità del provvedimento gravato. L’appello è respinto e la sentenza confermata con le precisazioni esposte in motivazione; le spese del grado sono compensate in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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