Estinzione anticipata cessione quinto rimborso pro quota costi up front (ABF Collegio di Palermo n. 5026 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi up front, da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi, mentre per gli oneri recurring resta fermo il criterio pro rata temporis. Tali principi restano invariati anche dopo la conversione del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, che ha modificato l’art. 11-octies del decreto “Sostegni bis” richiamando l’art. 125-sexies del d.lgs. n. 385/1993 nel testo vigente alla data di sottoscrizione. La pendenza di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non obbliga un organo extragiudiziario, quale l’ABF, a sospendere il procedimento, non rientrando l’ipotesi tra i casi tassativi previsti dalle Disposizioni ABF.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel marzo 2016 un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione. Il rapporto si era estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 74 di 120 complessive. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti, quantificati in 931,53 euro oltre interessi legali.

L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento, richiamando alcuni rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha eccepito la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione, riconoscendo invece la natura ricorrente delle commissioni di gestione, già rimborsate nel conteggio estintivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione. Osserva che l’intermediario non ha depositato prova dell’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, ma solo della trasmissione degli atti da parte del giudice del merito. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione il giudice a quo, non un diverso organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda una fattispecie analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi tassative, tra le quali non rientra quella in esame, né sussiste litispendenza in senso proprio per difetto di comunanza di parti. Il Collegio richiama la propria precedente decisione n. 1500 dell’11/02/2025 e rigetta l’istanza.

Nel merito, il Collegio ricorda che la prova del diritto al rimborso è stata assolta con la documentazione contrattuale, dalla quale emerge l’estinzione anticipata alla rata n. 74 su 120. La questione riguarda la qualificazione dei costi e il criterio di restituzione.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso tra i Collegi ABF, confermato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: i costi up front si rimborsano secondo la curva degli interessi, gli oneri recurring secondo il pro rata temporis. Tali principi restano fermi dopo la conversione del d.l. n. 104 del 2023, il cui art. 27 ha integrato l’art. 11-octies del decreto “Sostegni bis” con il richiamo all’art. 125-sexies del d.lgs. n. 385/1993 nel testo vigente alla data di sottoscrizione.

Applicando tali criteri, il Collegio qualifica come up front le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione e le commissioni di attivazione, in quanto volte a remunerare attività preliminari o prodromiche all’erogazione. Per le commissioni di gestione, di natura ricorrente, il rimborso avviene secondo il criterio pro rata temporis, poiché il piano di ammortamento non è in atti; esse risultano però già rimborsate nel conteggio estintivo e non sono oggetto della domanda.

Il Collegio accerta quindi il diritto del ricorrente al rimborso, detraendo quanto già corrisposto, e condanna l’intermediario alla restituzione di 420,90 euro oltre interessi legali dalla data del reclamo, atto di messa in mora. Dispone inoltre il pagamento di 200 euro a favore della Banca d’Italia e di 20 euro a titolo di rimborso in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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