Consegna al familiare convivente perfeziona la notifica senza raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 26614 del 11.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che detta una disciplina speciale rispetto all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, applicabile solo nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. e, oggi, per la notifica a mezzo PEC. La consegna della cartella nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa perfeziona la notificazione senza necessità di sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario e senza obbligo di invio della raccomandata informativa. Tale adempimento è richiesto solo quando l’atto sia consegnato al portiere o al vicino, a norma dell’art. 139 cod. proc. civ. Non trovano applicazione, in materia di atti della riscossione, la legge n. 890/1982 né la disciplina dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. La cartella correttamente notificata e non opposta diviene definitiva e preclude ogni contestazione sulla debenza del tributo.

Il Fatto

Il contribuente, avvocato, impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta il preavviso di iscrizione ipotecaria e le due cartelle di pagamento che lo precedevano, relative a IVA, IRAP e a una quota associativa dell’ordine professionale. Eccepiva il difetto di notifica delle cartelle, oltre alla decadenza e alla prescrizione della pretesa impositiva. La CGT-1 declinava la giurisdizione sulla quota associativa e rigettava il ricorso.

La CGT-2 della Campania riformava in parte la decisione: riteneva regolari le notifiche delle due cartelle, dichiarava inammissibili le censure sull’IRAP per la definitività degli atti non opposti, rigettava l’eccezione di prescrizione decennale e accoglieva solo il motivo su sanzioni e interessi. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato all’agente della riscossione a mezzo pec presso l’indirizzo del difensore del libero foro già costituito in primo grado.

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva l’obbligatorietà della raccomandata informativa in caso di consegna a familiare convivente, richiamando l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. La Corte ritiene il motivo infondato: la norma speciale è l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, mentre l’art. 60 richiamato opera solo nei casi dell’art. 140 cod. proc. civ. e, per la notifica a mezzo PEC, per quanto non regolato dall’art. 26.

Le cartelle erano state consegnate presso la residenza a un familiare convivente, circostanza non contestata. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 5278 del 2019, Cass. n. 21410 del 2025) sulla specialità dell’art. 26 e quello sul perfezionamento della notifica a mezzo posta ordinaria, con onere del destinatario di provare con querela di falso l’estraneità del consegnatario (Cass. n. 34333 del 2025). Anche ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. la raccomandata informativa è necessaria solo per la consegna al portiere o al vicino.

La Corte esclude pertanto l’applicazione della legge n. 890/1982 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 agli atti della riscossione e giudica non conferente la giurisprudenza richiamata dal ricorrente senza indicazione di numero e anno.

Con il secondo motivo il contribuente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’onere probatorio in materia di IRAP, sostenendo la contestabilità del tributo in caso di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. Il motivo è infondato: la mancata decisione sull’IRAP è conseguenza logica della definitività della cartella correttamente notificata e non opposta. Il ricorso è rigettato, senza spese per mancata attività difensiva dell’intimata, con il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 139 c.p.c.

Tutte le 192 sentenze sull'art. 139 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *