Estradizione dall’estero: computo dei termini solo per la custodia cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 24171 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, l’art. 722 cod. proc. pen. impone di tener conto esclusivamente della custodia cautelare sofferta all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione, con esclusione delle misure coercitive non custodiali. Il computo presuppone omogeneità di contenuto tra la misura applicata nello Stato estero e la custodia cautelare disciplinata dal codice di rito. La scelta legislativa di non equiparare le misure coercitive non custodiali a quelle custodiali, diversamente disciplinate anche agli artt. 714 e 718 cod. proc. pen., risponde a una consapevole voluntas legis e non è censurabile ex art. 3 Cost., per la diversità delle situazioni sottostanti.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a misura custodiale nell’ambito di un procedimento di estradizione, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’appello cautelare, ha confermato il rigetto dell’istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura per decorso dei termini di fase.
La difesa aveva chiesto di computare il periodo sofferto all’estero per effetto della domanda di estradizione, ai fini del termine di cui all’art. 303 cod. proc. pen. e, in via subordinata, di quello ex art. 308 cod. proc. pen., prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen. per la mancata previsione del computo delle misure non custodiali subite all’estero.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 722 cod. proc. pen., che richiama espressamente la sola “custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione” ai fini del computo del termine di cui all’art. 303 cod. proc. pen., sia massimo sia di fase.
Il collegio ribadisce che il computo presuppone l’omogeneità di contenuto tra la misura applicata nello Stato estero e la custodia cautelare prevista dal codice di rito. Le prescrizioni indicate dal ricorrente — divieto di espatrio, obbligo di permanenza nel domicilio dichiarato, obbligo di comunicare recapiti e indirizzo — non integrano uno status detentivo e restano estranee al paradigma custodiale.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte osserva che la censura oblitera la motivazione espressamente svolta dal Tribunale, che ha qualificato la misura applicata all’esito della scarcerazione su cauzione come istituto sconosciuto all’ordinamento interno, non riconducibile né alla custodia cautelare né al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o agli arresti domiciliari. Il primo motivo è pertanto in parte manifestamente infondato, in parte generico.
Sul secondo motivo, la Corte afferma che il tenore dell’art. 722 cod. proc. pen. corrisponde a una chiara voluntas legis, correttamente individuata dal Tribunale: il computo riguarda la sola custodia cautelare. Il ricorrente risulta attualmente sottoposto a misura custodiale, sicché difetta l’interesse a far valere l’omessa decurtazione di periodi sofferti in costanza di misure non custodiali non applicate dall’autorità interna.
Il terzo motivo è respinto sul rilievo che la diversità di disciplina tra misure custodiali e non custodiali, e tra estradizione da e per l’estero (artt. 714 e 718 cod. proc. pen.), costituisce una scelta normativa fondata sulla diversità delle situazioni sottostanti. Il principio di uguaglianza opera solo a fronte di situazioni omogenee o identiche, ipotesi non ricorrente. La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata e, comunque, non rilevante nel procedimento a quo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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