Fallito impugna l’accertamento se il curatore resta inerte (Cass. civ. Sez. V n. 15522 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di presupposti del rapporto tributario formatisi prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito cui sia stato notificato l’atto impositivo è legittimato in via suppletiva a impugnarlo, ex art. 43 L.fall., quando il curatore si sia astenuto da ogni iniziativa giudiziale con comportamento di pura e semplice inerzia. La mancata notificazione dell’avviso anche al debitore impedisce la definitività dell’atto, che resta impugnabile dall’insolvente pur decorsi i termini per il curatore. La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo in presenza del cd. vizio di sussunzione, non quando si prospetti una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. Ove la decisione si fondi su più ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure verso una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi del contribuente avverso avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi agli anni 2011 e 2012. Gli atti impositivi erano annullati per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione e per l’omessa prova, da parte dell’ufficio, della qualifica di amministratore di fatto di una società poi fallita. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando la mancata impugnazione degli avvisi da parte del curatore e gli indizi gravi, precisi e concordanti sullo svolgimento dell’attività gestoria.

Il contribuente ricorre per cassazione con motivi di nullità della sentenza per violazione dell’art. 43 L.fall. e dell’art. 24 Cost., di omessa pronuncia sull’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, e di violazione dell’art. 2729 c.c. L’Agenzia si costituisce con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente il primo e il terzo motivo. La censura sull’art. 2729 c.c. è inammissibile: essa non denuncia il vizio di sussunzione, ma ambisce a una diversa e più appagante rivisitazione del merito. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 3541 del 2020) chiarisce che il paradigma presuntivo è violato solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi l’inferenza su un fatto storico privo di quei requisiti.

La Corte però corregge la ratio erronea della sentenza d’appello, secondo cui gli avvisi non impugnati dal curatore sarebbero divenuti definitivi. Sussiste, invece, una legittimazione processuale suppletiva del soggetto fallito rispetto all’atto impositivo, in caso di inerzia degli organi fallimentari, in conformità con gli artt. 43 L.fall. e 16 d.P.R. n. 636 del 1972 e con l’art. 24 Cost.

Le Sezioni Unite n. 11287 del 2023 hanno puntualizzato che il fallito può impugnare l’atto a condizione che il curatore si sia astenuto con comportamento di pura e semplice inerzia, e che l’insussistenza di tale stato comporta il difetto di capacità processuale, rilevabile anche d’ufficio. L’atto impositivo va notificato sia all’organo concorsuale sia al debitore; ove la notifica manchi verso quest’ultimo, l’accertamento non diventa definitivo e resta impugnabile (Cass. n. 5392 del 2016; Cass. n. 8132 del 2018).

Tale errore non conduce però alla cassazione. La sentenza d’appello si fonda su una pluralità di ragioni autonome: accanto al pilastro erroneo, vi è la ritenuta sussistenza degli elementi presuntivi sull’attività di amministratore di fatto. Poiché le censure verso la seconda ratio sono inammissibili, le doglianze sulla prima non potrebbero condurre alla cassazione (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 29635 del 2018).

Il secondo motivo è infondato. La circostanza che la CTR abbia deciso il merito depone per l’implicito rigetto della questione sulla mancata allegazione del pvc, peraltro notificato e allegato all’avviso. Il vizio di omesso esame di un punto decisivo non ricorre quando l’omissione riguardi una tesi incompatibile con la statuizione di accoglimento (Cass. n. 14486 del 2004; Cass. n. 24953 del 2020; Cass. n. 6174 del 2018). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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