Falsa dichiarazione solo se il dato è univoco vero/falso (Cons. Stato n. 9297 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, la decadenza per dichiarazione non veritiera presuppone che la dichiarazione si riferisca a un dato di realtà suscettibile dell’alternativa logica vero/falso, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 16/2020. L’ambiguità della disciplina di bando e delle relative note esplicative impedisce di qualificare come falsa la dichiarazione del richiedente e preclude l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, la sanzione decadenziale richiede un nesso causale tra dichiarazione non veritiera e beneficio conseguito: essa non opera quando il punteggio attribuito non ha avuto rilevanza decisiva. La decadenza non ha funzione sanzionatoria della falsità in sé, ma mira a sottrarre al dichiarante il vantaggio ottenuto per effetto della dichiarazione mendace.

Il Fatto

Un giovane agricoltore presentava domanda di contributo per l’avviamento di imprese agricole, compilando il quadro dei criteri di selezione e attribuendosi 5 punti per il requisito dell’insediamento in un’azienda di provenienza non familiare. L’Agenzia regionale, rilevato che parte dei terreni erano stati in precedenza condotti dal padre, avviava il procedimento di archiviazione con decadenza dai benefici e, dopo le controdeduzioni dell’interessato, respingeva definitivamente l’istanza.

Il richiedente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna, che con la sentenza n. 732/2024 accoglieva la censura sull’insussistenza della falsità dichiarativa. L’Agenzia proponeva appello, sostenendo l’univocità della previsione del bando e l’applicabilità automatica dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina le note esplicative del bando, che escludono il requisito di priorità in tre casi: insediamento in terreni condotti in affitto di proprietà di parenti fino al secondo grado, insediamento in terreni acquisiti da tali parenti e insediamento in terreni precedentemente condotti da parenti fino al secondo grado. La fattispecie concreta non rientrava esattamente in alcuno dei tre casi, poiché solo una quota dei terreni era stata in passato a disposizione del parente.

La Corte ritiene che il bando offra due possibilità interpretative: l’esclusione del requisito nel caso di insediamento con esclusivamente terreni già condotti dal parente, oppure l’esclusione anche degli insediamenti solo parzialmente riconducibili a tali terreni. Ne deriva che la tesi dell’Agenzia, secondo cui era possibile una sola lettura, non corrisponde al vero.

L’ambiguità della norma del bando e delle note esplicative esclude la doverosa esclusione del richiedente. La dichiarazione non veritiera, per essere tale, deve riferirsi a una situazione fattuale immediatamente sussumibile nell’alternativa vero/falso: nella specie la formulazione della pubblica amministrazione non era univoca.

Quanto all’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, la disposizione fa discendere la decadenza da un rapporto causale tra dichiarazione non veritiera e beneficio conseguito, in linea con Cons. Stato, sez. III, n. 1887/2023. Tale nesso non è ravvisabile, perché i 5 punti non hanno assunto rilevanza decisiva rispetto al punteggio complessivo. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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