Ottemperanza e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione concorsuale (Cons. Stato n. 4304 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione concorsuale resta circoscritto ai profili di illogicità, irragionevolezza e travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella riservata alla commissione in sede di discrezionalità tecnica. L’accertata elusione del giudicato non comporta automaticamente l’accoglimento, se il nuovo giudizio non presenta vizi logici palesi ed è nel complesso congruo e plausibile. In un settore non bibliometrico la commissione non è tenuta a predeterminare criteri matematici di valutazione, né il giudice può imporne ex post la fissazione. La riqualificazione di un titolo in una voce diversa da quella indicata dal candidato, ove non determinante ai fini dell’esito, è inidonea da sola a travolgere l’intera procedura.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore ICAR/12, bandita da un Ateneo romano. Risultata non vincitrice, ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. La sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato n. 2981/2024, che ha annullato gli atti e imposto all’Ateneo di rinnovare la valutazione con una commissione di diversa composizione, tenendo conto delle criticità evidenziate.
L’Ateneo ha rinnovato la procedura e, con D.R. n. 2343/2024, ha nuovamente dichiarato vincitrice la controinteressata. La ricorrente ha proposto ricorso per violazione ed elusione del giudicato. Il TAR, riqualificata l’azione ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. come ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., ha declinato la competenza in favore del Consiglio di Stato, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il perimetro della precedente decisione, che aveva individuato tre criticità: la non riconducibilità dei settori di attività della vincitrice alla materia oggetto del bando, la difficoltà di ricostruire quali e quanti titoli fossero stati valutati e come, e la riqualificazione di un’attività in una voce diversa da quella indicata dalla candidata. Su questi tre fronti si misura la conformità del nuovo giudizio.
Quanto al primo profilo, la nuova valutazione appare esente da vizi logici palesi, fermo restando il limite di sindacabilità della discrezionalità tecnica assente ogni ipotesi di manifesto travisamento. Sul secondo, la commissione ha plausibilmente rappresentato che, trattandosi di settore non bibliometrico, non era prevista la predeterminazione di criteri matematici, né il giudice avrebbe potuto imporne ex post la fissazione. Sul terzo, la riqualificazione del titolo è giudicata di per sé inidonea a travolgere l’intera procedura, non risultando determinante ai fini dell’esito.
I sei motivi, che investono aspetti di dettaglio delle valutazioni, sono esaminati congiuntamente perché attingono il merito della discrezionalità tecnica della commissione. Il Collegio esclude sia indizi di un atteggiamento precostituito contro la ricorrente, sia profili di illogicità o travisamento idonei a fondare il sindacato del giudice amministrativo. La circostanza che il nuovo giudizio, pur con criteri in parte diversi, abbia confermato l’esito del primo non è di per sé indice di elusione.
Il ricorso per ottemperanza è pertanto respinto. Il Collegio compensa le spese della fase di giudizio in ragione di peculiari motivi.
Nota della Redazione
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