Pascolo in comune limitrofo e onere di registrazione in BDN (Cons. Stato n. 9298 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione degli aiuti comunitari correlati al mantenimento delle superfici a pascolo presuppone la prova dell’effettivo utilizzo del pascolo, che l’agricoltore fornisce mediante la registrazione della movimentazione del bestiame nella Banca Dati Nazionale (BDN). La sola ubicazione del pascolo in un comune limitrofo a quello dell’allevamento non esonera dall’acquisizione della documentazione sanitaria né dalla registrazione in BDN: l’esenzione riguarda esclusivamente i pascoli intra-aziendali, cioè contigui all’allevamento, dovendosi interpretare le circolari AGEA e il d.m. 7 giugno 2018 in conformità all’art. 41 del d.P.R. n. 320/1954, allora vigente. Il rapporto UBA/ha costituisce un valore medio annuale: ove gli animali restino al pascolo per un periodo inferiore all’anno, il numero di UBA deve essere proporzionalmente più elevato. La facoltà delle Regioni di fissare un carico minimo diverso non consente di modificarne le modalità di calcolo.
Il Fatto
Un allevatore di ovini, con stalle in un comune e bestiame condotto al pascolo in un comune confinante, presentava domanda unica per la campagna 2020 chiedendo contributi per il pascolamento di circa 201 ettari. L’Organismo Pagatore Regionale respingeva l’istanza di riesame sul presupposto che, considerati solo i 150 capi movimentati con autotreno e registrati in BDN, il rapporto UBA/ha risultava inferiore al parametro di 0,1 stabilito dalla Regione competente.
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva il ricorso. L’allevatore proponeva appello, sostenendo che la movimentazione tra comuni limitrofi non richiedesse documentazione sanitaria né registrazione in BDN, e che la verifica dovesse includere tutti i capi detenuti in stalla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto istruttoria, acquisendo relazioni dall’Istituto Zooprofilattico gestore della BDN e da AGEA. L’istruttoria ha acclarato che nel 2020 la movimentazione verso pascoli situati in comuni limitrofi era soggetta a registrazione in BDN, essendo stata attivata un’apposita funzionalità, e che la registrazione sarebbe stata possibile anche in assenza di documentazione sanitaria.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che le circolari AGEA e il d.m. 7 giugno 2018 presentavano profili di ambiguità, tali da poter indurre a ritenere non necessaria la documentazione per i pascoli in comuni limitrofi. Tuttavia, l’art. 41 del d.P.R. n. 320/1954, vigente ratione temporis, esonerava dalla preventiva autorizzazione solo la movimentazione nell’ambito dello stesso comune, onerando comunque il titolare di una comunicazione all’autorità comunale.
Da qui la chiave interpretativa: le previsioni richiamate devono essere lette in modo conforme alla norma primaria, con la conseguenza che il riferimento ai pascoli in “comuni limitrofi” va inteso come riferito ai soli pascoli intra-aziendali, contigui all’allevamento. L’appellante non ha dimostrato tale continuità, essendosi limitato a dedurre l’ubicazione del pascolo in comune confinante, mentre l’Organismo Pagatore ha eccepito la distanza di molti chilometri dagli allevamenti.
Respinto il primo motivo, il Collegio ha affrontato il secondo, relativo al calcolo del rapporto UBA/ha. L’art. 2 del d.m. n. 1420 del 2015 impone di considerare il numero medio annuo di UBA; la facoltà regionale di fissare un carico minimo diverso non consente di modificarne le modalità di calcolo, dovendosi garantire omogeneità sul territorio nazionale. La nota regionale che riduceva il parametro a 0,016 UBA è stata ritenuta irrilevante, non recepita formalmente e distonica rispetto alla norma attributiva del potere. Il provvedimento dell’Organismo Pagatore è risultato corretto: con 150 ovini per 150 giorni il rapporto è pari a 0,046, inferiore al minimo richiesto. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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