Procura speciale riferita ad altro giudizio nulla e insanabile, appello respinto (Cons. Stato n. 7108 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale ad litem che riporti, a margine del ricorso, gli estremi di un giudizio del tutto diverso per parte ricorrente, petitum impugnatorio e soggetto pubblico resistente è affetta da nullità assoluta e insanabile. Il vizio non è emendabile mediante rinnovazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., perché la specialità del mandato è requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm. e deve sussistere al momento della proposizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo travolge i motivi aggiunti, stante la loro stretta presupposizione con l’atto principale e la mancata notifica alla parte personalmente. Il refuso materiale emendabile presuppone un errore isolato su un singolo elemento, non la riferibilità dell’intera procura ad altra causa.

Il Fatto

Il Comune di Casagiove indice una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di refezione scolastica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara risulta aggiudicataria una cooperativa, con ribasso del 7,14%, e il Comune dispone l’affidamento con determina di fine ottobre 2024.

La seconda classificata impugna davanti al TAR Campania la determinazione dirigenziale, contestando la disponibilità del centro di cottura entro i 10 km, assunto a elemento premiale decisivo. Il primo giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad litem, che indicava come oggetto l’annullamento di un provvedimento di esclusione disposto da altro Comune. La conseguente declaratoria travolge i motivi aggiunti. Propone appello l’operatore economico soccombente, deducendo tre motivi in rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide la statuizione di inammissibilità. La verifica testuale della procura speciale rilasciata a margine del ricorso di primo grado mostra che essa riportava gli estremi di un giudizio del tutto diverso: per soggetto ricorrente, che agiva quale raggruppamento e non come singolo operatore; per petitum, essendo impugnata un’esclusione da altra gara; per soggetto pubblico resistente, individuato in altro Comune. Tutti gli elementi identificativi richiesti dall’art. 40 cod. proc. amm. risultano erroneamente emarginati, con riflesso negativo sulla specialità del mandato.

La Corte richiama l’indirizzo secondo cui l’art. 40 cod. proc. amm., esigendo che il ricorso indichi l’esistenza della procura speciale, palesa che essa deve preesistere al ricorso e che il requisito, presidiato a pena di inammissibilità, non è suscettibile di rinnovazione, che concerne le nullità sanabili. Vengono citate Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2024, n. 108 e Cons. Stato, sez. II, 9 febbraio 2023, n. 1446.

La Corte esamina anche l’indirizzo che ammette la sanabilità ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm. e rappresentato da Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7370. Ritiene però che l’appellante non abbia provveduto alla sanatoria nel corso del giudizio di primo grado, neppure dopo il rilievo officioso del vizio.

Quanto alla Cassazione n. 10830/2025, invocata dall’appellante, la Corte ne esclude la trasponibilità: in quel caso il refuso concerneva isolatamente il nome di uno dei mandanti, con duplice spendita del potere rappresentativo, laddove qui l’intera procura si riferisce ad altro giudizio. Non colgono nel segno nemmeno gli argomenti sulla natura autonoma dei motivi aggiunti, data la stretta presupposizione con il ricorso introduttivo e la mancata notifica alla parte personalmente.

Nel merito il gravame è comunque infondato. Risulta comprovata la disponibilità giuridica del centro di cottura in forza di scrittura privata del 20 febbraio 2023, con impegno alla continuità per tutta la durata dell’appalto. Il Comune ha inoltre verificato la disponibilità di altri centri idonei entro 10 km. I rilievi su sottodimensionamento e assenza di autorizzazioni sanitarie restano mere illazioni indimostrate. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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