Variante ammette distributore di carburanti in fascia di rispetto cimiteriale (TAR Abruzzo n. 335 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 vieta la realizzazione di costruzioni destinate a ospitare stabilmente l’uomo, ma non osta ai manufatti che tale funzione non possiedono, come strade e parcheggi; un impianto di distribuzione di carburanti rientra tra questi ultimi e può essere autorizzato nella fascia di rispetto. La norma consente al Comune di ridurre la fascia stessa per l’attuazione di interventi urbanistici, e la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Le disposizioni regionali che impongono infrastrutture per GNC o GNL cedono di fronte al Regolamento (UE) 2023/1804, direttamente applicabile, che ne prospetta la graduale sostituzione. Le censure costruite sul mero richiamo di norme, senza allegazione delle violazioni, sono inammissibili per difetto di specificità.
Il Fatto
Due società immobiliari ricorrono contro il Provvedimento Unico Autorizzativo con cui il Comune ha assentito la realizzazione di un distributore di carburanti, contro la delibera consiliare che ha rideterminato la fascia di rispetto cimiteriale e integrato le norme tecniche con la destinazione d’uso “stazioni di erogazione di carburante”, e contro il provvedimento di non assoggettabilità a VAS della variante.
Dopo la rinuncia alla tutela cautelare e l’ordine di esibizione documentale, le ricorrenti propongono motivi aggiunti. La controinteressata eccepisce l’inammissibilità, ma il collegio ritiene di esaminare il merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso introduttivo si fonda su un coacervo di norme richiamate senza allegazione delle violazioni. Il tribunale le passa in rassegna: l’art. 24 cod. strada qualifica gli impianti come pertinenze stradali; l’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 32/1998 ne consente la localizzazione in tutte le zone, esclusi i centri storici; gli artt. 12 e 13 legge n. 241/1990 non si applicano agli atti di pianificazione. La censura risulta generica.
Con il primo motivo aggiunto si assume la violazione del vincolo assoluto di inedificabilità entro duecento metri dal cimitero. Il collegio respinge la tesi: il vincolo non riguarda manufatti privi della funzione abitativa, e richiama TAR Campania, Salerno n. 261/2025, secondo cui la prescrizione non osta a strade e parcheggi.
Il secondo motivo aggiunto lamenta il disconoscimento del parere ASL, che aveva condizionato l’assenso all’inalterabilità della zona di rispetto. La produzione documentale dimostra che il provvedimento richiama e allega il verbale di conferenza di servizi con il parere stesso, e che la condizione risulta rispettata.
Il terzo motivo aggiunto assume il contrasto con la normativa regionale che impone infrastrutture GNC e GNL. La Corte rileva che il Regolamento (UE) 2023/1804 ha abrogato la direttiva 2014/94/UE e, essendo direttamente applicabile, supera il rinvio regionale. Già in precedenza, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 5420/2016, si era affermato che simili oneri richiedono una motivata analisi di proporzionalità.
Quanto alla VAS, il collegio condivide l’orientamento di Cons. Stato n. 7771/2024: la verifica di assoggettabilità è connotata da ampia discrezionalità tecnica. Il quinto motivo aggiunto è inammissibile per difetto di specificità, non avendo le ricorrenti allegato i limiti inderogabili asseritamente violati.
Nota della Redazione
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