Fatture inesistenti non violano correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 36757 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 non distingue tra operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, sicchè non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti quando l’imputato era stato accusato di operazioni soggettivamente inesistenti. Il mutamento del fatto rileva solo se determina una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e concreto pregiudizio ai diritti della difesa. La verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi accertare se l’imputato si sia trovato nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’accusa.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato l’imputato per due episodi di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, unificati dalla continuazione, alla pena di due anni di reclusione oltre alle pene accessorie. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 516, 519 e 522 cod. proc. pen.: essendo stato chiamato a rispondere di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte territoriale avrebbe invece ritenuto provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni, con pregiudizio del diritto di difesa e nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Gli altri motivi riguardavano l’asserita violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonchè il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la Corte territoriale ha respinto la censura sulla correlazione richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la latitudine applicativa della norma incriminatrice attribuisce rilevanza al solo compimento di operazioni inesistenti, a prescindere dalla loro natura oggettiva o soggettiva.
Il Collegio richiama Sez. III n. 30874 del 2018 e Sez. III n. 43778 del 2023, che hanno escluso la violazione del principio di correlazione in ipotesi analoghe, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, secondo cui per mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Nel caso concreto le imputazioni richiamavano l’elenco delle fatture «relative a operazioni totalmente inesistenti, in quanto non emesse dai legittimi titolari» e l’importo complessivo degli elementi fittizi. Tale riferimento ha consentito all’imputato di prendere piena cognizione dell’accusa, di difendersi anche sul profilo dell’inesistenza oggettiva e di determinarsi nella scelta del rito.
Sul secondo motivo la Corte rileva l’aspecificità. La difesa non aveva precisato in appello in cosa consistesse la violazione dell’art. 220 disp. att., nè ha addotto in legittimità elementi di novità critica. Richiamando Sez. Un. n. 45477 del 2001 e Sez. III n. 15372 del 2010, si ribadisce che la violazione dell’art. 220 disp. att. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, occorrendo che essa sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito.
Quanto alle doglianze sul teste di polizia giudiziaria, la Corte esclude la violazione degli artt. 191 e 195, comma 4, cod. proc. pen., avendo l’operante riferito solo sul risultato finale delle investigazioni e non sui nominativi o sui contenuti delle dichiarazioni. L’inesistenza oggettiva delle operazioni trova comunque fondamento in ulteriori elementi fattuali, tra cui le incongruenze nella progressione numerica delle fatture.
Sul terzo motivo, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è esente dai vizi denunciati, avendo la Corte territoriale escluso il presupposto della particolare tenuità in ragione dell’entità dell’imposta evasa. Le censure fondate sull’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 sono inammissibili perchè non formulate con l’atto di appello, già presentato quando la norma era in vigore. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta
- Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia
- Art. 516 c.p.p. – Modifica della imputazione
- Art. 519 c.p.p. – Diritti delle parti
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione