Rapina pluriaggravata e doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 33723 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo di legittimità sulla motivazione, la cosiddetta doppia conforme ricorre quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado mediante ripetuti richiami o adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove, così che le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. La motivazione per relationem è pertanto legittima e il relativo vizio è insussistente. Nel reato di rapina pluriaggravata, l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti, finalizzato ad assicurare il profitto degli artifizi e raggiri posti in essere, costituisce sviluppo logico e prevedibile della condotta diretta alla truffa e comporta, per i concorrenti che non lo abbiano voluto, la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile. La qualificazione giuridica del fatto e la valutazione di attendibilità delle persone offese costituiscono accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione logica e congrua.
Il Fatto
Con sentenza del 18 aprile 2024 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma del 3 novembre 2022, che aveva dichiarato tre imputati colpevoli di rapina pluriaggravata in concorso. Secondo l’accusa, gli stessi si erano impossessati di un diamante naturale, sottraendolo alle parti offese mediante la simulazione di una falsa operazione di arresto ai danni del sedicente acquirente della pietra.
Tutti e tre gli imputati proponevano ricorso per cassazione per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo vizi di motivazione e di qualificazione giuridica del fatto, che a loro avviso doveva essere più correttamente inquadrato nella truffa o nel furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, in difetto di violenza o minaccia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione affronta in via prioritaria la doglianza relativa alla pretesa riqualificazione del fatto. I ricorrenti sostenevano che le parti offese avevano consegnato spontaneamente il diamante, pur versando in errore, e che nessuna minaccia era stata esercitata, essendo l’unica arma detenuta da un coimputato e rimasta nella fondina. La Corte ritiene la censura manifestamente infondata: la sentenza di merito aveva richiamato in modo puntuale le fonti di prova e ne aveva tratto conseguenze improntate a logica, evidenziando che le persone offese avevano concordemente riferito di essere state costrette a rimanere faccia al muro dietro minaccia, ricostruzione collimante con le deposizioni dei testi escussi.
Sul fronte della motivazione per relationem, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del controllo sul vizio di motivazione, la doppia conforme si realizza quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami o l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente. Ne deriva che il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado è del tutto legittimo.
La Corte affronta poi la posizione del concorrente che aveva custodito la valigetta con le banconote false, ritenendo che la presenza nel luogo del fatto e la consegna della valigetta al correo armato integrino elementi idonei a fondare la partecipazione concorsuale. Sul punto richiama il principio secondo cui l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti per assicurare il profitto della truffa costituisce sviluppo logico e prevedibile della condotta, comportando la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina.
Le doglianze relative alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, da considerare imputate di reato connesso, sono dichiarate inammissibili per non essere state devolute al giudice di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Quanto alla valutazione di attendibilità delle persone offese, la Corte conferma la congruità della motivazione, che aveva spiegato le divergenze emerse nei racconti e le aveva riscontrate con le immagini delle telecamere e lo studio antropometrico.
Infine, è ritenuta manifestamente infondata la censura relativa al contrasto con le statuizioni assolutorie di altri coimputati, poiché il vizio di motivazione deve risultare dal provvedimento impugnato o dal confronto con atti del medesimo procedimento specificamente indicati, non potendo essere rilevato dal confronto con sentenze rese in procedimenti diversi. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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