Terzi e interesse proprio nel concorso tra estorsione ed esercizio arbitrario (Cass. pen. Sez. II n. 31237 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e di estorsione si distinguono essenzialmente per l’elemento psicologico: nel primo l’agente persegue un profitto nella convinzione, ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto; nel secondo agisce nella piena consapevolezza dell’ingiustizia del profitto. Quando la condotta tipica è realizzata da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre verificare se costui abbia agito al solo fine di esercitare la pretesa per conto dell’effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico, e non anche per un interesse proprio. Ove i terzi concorrenti abbiano perseguito, anche o soltanto, un interesse proprio, ulteriore rispetto alla mera soddisfazione del credito, tutti rispondono di concorso in estorsione; in caso contrario, di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel caso di pretesa assistita dalla finalità mafiosa, la finalizzazione a un interesse ulteriore comporta la sussumibilità del fatto nell’art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore.

Il Fatto

La vicenda nasce da un contratto preliminare di compravendita di una villetta, al cui perfezionamento l’acquirente versava al venditore una somma a titolo di caparra. Il contratto definitivo non veniva stipulato e il venditore tratteneva la somma ricevuta. Il promissario acquirente si rivolgeva allora ad alcuni soggetti, suoi congiunti, per recuperare il denaro, i quali si attivavano senza esito; si giungeva così al coinvolgimento di un esponente di un clan egemone sul territorio di residenza del venditore.

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente impugnava la decisione deducendo l’insussistenza dei gravi indizi, la diversa qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’assenza di esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della qualificazione giuridica, muovendo dai principi dettati dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, Filardo. La distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. riposa sull’elemento psicologico e assume rilievo decisivo l’esistenza di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziale. Nell’esercizio arbitrario l’agente vuole attuare un proprio diritto, poco importando che esso sussista davvero; nell’estorsione tende a un profitto che sa non spettargli.

Il passaggio centrale riguarda l’atteggiarsi del concorso di persone nel reato proprio. La Corte riprende e ribadisce l’orientamento secondo cui, quando la condotta tipica è posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, serve che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare la pretesa per conto del titolare, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio. Se il terzo agisce in autonomia per interessi propri, la condotta integra il concorso in estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen.

Ne discende che, essendo il ricorrente e gli altri terzi rispetto alla pretesa creditoria, il tema centrale è stabilire se intendessero perseguire un interesse proprio e ulteriore rispetto alla restituzione della caparra. Tale interesse può essere anche di natura non patrimoniale. La Corte osserva che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull’interesse personale dell’esponente di vertice del clan, volto a rafforzare l’egemonia sul territorio e a conseguire un vantaggio per il patrimonio del sodalizio da destinare ai detenuti. La finalità di ribadire il controllo territoriale non è contestata dal ricorrente.

Quanto alla posizione del ricorrente, i giudici di merito hanno valorizzato i numerosi contatti con l’esponente mafioso, anche in violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto, e l’interesse corale al recupero del denaro desunto dalle intercettazioni. La Corte ritiene che il ricorrente fosse partecipe delle finalità perseguite e accomunato nella volontà di ribadire l’egemonia mafiosa sul territorio. Le censure difensive sulla natura della caparra e sull’assenza di condotte minacciose a lui riconducibili risultano perciò eccentriche rispetto al tema del concorso.

Sul versante delle esigenze cautelari, la Corte ritiene la motivazione adeguata e non contraddittoria. I giudici hanno escluso elementi concreti idonei a superare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando l’attuale collegamento agli ambienti della criminalità organizzata, la personalità incline al delitto e i numerosi precedenti. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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